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Condomini morosi. Riforma del condominio 2013

2 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

Il mancato pagamento dei contributi da parte dei condomini. Condomini morosi. Riforma del condominio 2013

 

Condomini morosi. Riforma del condominio 2013. Con la riforma, l’articolo 63 disp.att.c.c., nella sua nuova formulazione, dispone: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

condomini morosi..In caso di mora, l’amministratore può anche sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede i diritti su unità immobiliari resta obbligato solidamente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.

La riforma ha stabilito anche l’obbligo per l’amministratore di procedere senza indugio alla riscossione coattiva delle somme dovute dagli obblighi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

E ancora, il primo comma dell’articolo 63 disp.att.c.c. concede all’amministratore un mezzo rapido e sicuro per il recupero dei contribuiti dovuti ai singoli condomini morosi sulla base dello stato di ripartizione delle spese. Tale mezzo è rappresentato dal decreto di ingiunzione (un ordine di pagamento emesso dal giudice nei confronti del condomino moroso).

Tale decreto viene dichiarato esecutivo solo allo scadere dei termini per l’opposizione, ma nel caso di specie il legislatore ha stabilito l’immediata esecutività del suddetto decreto. In sostanza: se la morosità persiste, il condominio potrà soddisfarsi immediatamente sui beni del debitore nonostante l’eventuale opposizione, salvo che l’esecutività del decreto non venga sospesa dal giudice.

Le condizione affinchè l’amministratore possa ottenere l’ingiunzione di pagamento sono:

-lo stato di ripartizione delle spese;

-.l’approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.

In mancanza di tali adempimenti non si può concede il decreto ingiuntivo.

L’amministratore può anche procedere alla sospensione dell’erogazione de servizi comuni, ma per farlo ci dovrebbero essere dei presupposto:

-che i detti servizi siano suscettibili di utilizzazione separata;

-che la morosità si sia protratta per almeno sei mesi.

Per servizi comuni suscettibili di godimento separati si devono intendere quei servizi che possono essere inibiti al singolo condomino, senza danneggiare gli altri.

Condomini morosi. Riforma del condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio, morosità

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