Condominio, infiltrazioni; chi intasa paga
Condominio infiltrazioni; chi intasa paga. Nella riforma condominiale che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, suscitano interesse le novità riguardanti le Parti comuni.
Secondo quanto riporta l’articolo 1117, le parti comuni all’interno di un condominio sono:
-il suolo su cui sorge l’edificio, compreso di: fondamenta, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e tutte le zone dell’edificio di uso comune
-i locali per: la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi e tutti i servizi in comune affini;
-le opere, le installazioni e i manufatti utili all’uso e al godimento comune, quali: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili.
Tutti i condomini devono contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni in ragione dei rispettivi millesimi e non possono astenersi nel farlo. Inoltre sussiste anche la possibilità di poter dare a un condomino l’uso esclusivo di un bene, magari delle terrazze o del lastrico solare.
In tal caso la legge prevede un particolare criterio di riparto delle spese di riparazione e di conservazione, ponendo un terzo della spesa a carico del condomino che ne fa uso esclusivo e due terzi in capo ai proprietari delle unità immobiliari sottostanti. Comunque si tratta di un criterio che può essere derogato dalle parti, a cui è lasciata la possibilità di disporre diversamente.
Chi fa uso esclusivo delle terrazze o del lastrico solare deve però porre in essere tutte quelle precauzioni necessarie per evitare di arrecare danni agli altri condomini e alle altre parti comuni. Pertanto, oltre a fare un corretto uso, dovrà necessariamente provvedere anche alla raccolta delle foglie di fiori e piante che vi sono presenti, al fine di evitare l’occlusione dei canali di scarico delle acque o delle gronde e quindi il formarsi poi di infiltrazioni nelle adiacenti o sottostanti unità immobiliari.
Detto questo, si evidenzia quindi che chi fa uso esclusivo del bene comune, si dovrebbe assumere la responsabilità di pagare eventuali danni provocati da possibili formazioni di infiltrazioni d’acqua.
Inoltre rientra nel compito dell’amministratore intervenire per imporre al condomino una maggiore attenzione nella conservazione del terrazzo e di tutto ciò su di esso depositato invitandolo magari ad adottare diverse soluzioni al fine di impedire la formazione delle infiltrazioni.
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