Esistono varie tipologie di condomini: il condominio minimo, parziale e il supercodominio.
Condominio minimo, parziale e supercondominio. Per codominio minimo (o piccolo) si intende quella collettività condominiale composta da due soli partecipanti.
Il condominio parziale si ha invece quando i beni comuni sono destinati all’utilizzazione di solo una parte dei condomini. In questo caso è necessario stabilire se i beni siano comuni soltanto ai condomini che li utilizzano. Da qui la definizione di condominio parziale: la parzialità risiede nel fatto che solo a una parte dei condomini spetterebbe la comproprietà di tali beni.
Inoltre si ammette la costituzione per legge di tali condomini sul fondamento del collegamento strumentale tra i beni: vale a dire, sulla base della necessità per l’esistenza o per l’uso, ovvero della destinazione all’uso o al servizio di determinate cose, servizi e impianti limitatamente a vantaggio di talune unità immobiliari.
Per supercondominio, invece, si intendono degli edifici contigui, autonomi, aventi una serie di servizi in comune (viali di accesso,cortili, ecc.).
Nel caso in cui un complesso residenziale è costituito da distinti fabbricati, ciascuno degli edifici integrerà un condominio distinto, del quale faranno parte i soli proprietari delle unità abitative.
Per quanto concerne i beni e i servizi comuni a tutti i fabbricati costituenti un complesso residenziale, sussiste un ulteriore supercondominio deputato a provvedere alla loro gestione attraverso un’assemblea alla quale possono partecipare tutti i proprietari delle unità ubicate nel complesso edilizio.
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