Condominio: riduzione dei quorum per l’approvazione di innovazioni dirette per valorizzare l’ambiente secondo comma articolo 1120 del codice civile
La legge di riforma del condominio (L.220/2012) ha introdotto una disciplina privilegiata per l’approvazione di alcune innovazioni volte a valorizzare l’immobile sotto aspetti particolari.
E’ stato infatti introdotto un nuovo secondo comma all’articolo 1120 c.c., che prevede che i condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, possono disporre le innovazioni che hanno ad oggetto:
-le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità di edifici e impianti;
-le opere e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comuni rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
-l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’acceso a ogni altro flusso informativo, anche satellitare o via cavo.
Per tutte queste innovazioni è richiesto un quorum inferiore rispetto a quello previsto per la innovazioni comuni, cioè la metà del valore dell’edificio anzichè i due terzi.
L’amministratore, in questi casi, è tenuto a convocare un’assemblea entro 30 giorni dalla richieste anche da parte di un solo condomino interessato all’adozione della deliberazione.
La richieste deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
Condominio: quorum approvazione innovazioni ex art. 1120 secondo comma – Elisabetta Paladini
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