Beni comuni in Condominio: condizioni di utilizzo.
Tutti i partecipanti al condominio hanno il diritto di utilizzare i beni comuni, ma vi sono delle condizioni che ora analizzeremo.
Beni comuni in Condominio: condizioni di utilizzo
Ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile ogni partecipante al condominio può servirsi della cosa comune a patto che non ne alteri la destinazione ed non impedisca agli altri di condomini di farne parimenti uso: a tal fine il partecipante al condominio può apportare, a proprie spese, le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa.
In ogni caso, il condomino non può assolutamente estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli atri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo in suo possesso.
Per cui ogni partecipante al condominio, nei limiti ora richiamati, può servirsi dei beni comuni traendo dagli stessi ogni possibile utilità e scegliendo tra i possibili usi quello che è più confacente ai propri interessi personali.
L’uso dei beni comuni non deve però avvenire in danno degli altri, ossia non deve determinare invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.
Proprio per evitare dette pregiudizievoli invadenze, il codice civile ha previsto due limiti consistenti nel divieto di alterare la destinazione economica dei beni comuni (vi rientra anche il divieto di contribuire allo scadimento della cosa in uno stato deteriore) e nel divieto di impedire agli altri partecipanti al condominio di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Di conseguenza, nel caso in cui non venga rispettata anche una sola di tali condizioni, l’uso della cosa comune diviene illecito.
Beni comuni in Condominio: condizioni di utilizzo – di Redazione
Si veda anche: CONDOMINIO: I BENI COMUNI
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