Il condominio minimo è un condominio avente solo due condomini.Il condominio minimo
Il condominio minimo. Per cui quando l’unico proprietario di un immobile vende anche solo un’unità immobiliare dello stesso edificio ad un altro soggetto, si costituisce automaticamente un condominio.
E’ bene ricordare che nei condomini fino a 4 partecipanti non occorre la nomina di un amministratore, mentre in quelli fino a 9 condòmini non è richiesto nemmeno un regolamento condominiale.
Al condominio minimo si applicano le norme sul condominio previste dal codice civile anche se ciò non è sempre agevole data la partecipazione di soli due condomini.
Infatti, nel condominio minimo si pone il problema della formazione delle maggioranze non potendo nessuno dei due condomini prevalere numericamente sull’altro anche se detiene una quota millesimale maggiore.
Di conseguenza nei condomini minimi il funzionamento dell’assemblea di condominio è regolata dagli articoli del codice civile sulla comunione, ossia dagli art. 1104, 1105 e 1106 c.c.; in tal modo ai fini del calcolo delle maggioranze per le deliberazioni di ordinaria amministrazione si terrà conto solo del valore delle rispettive quote di partecipazione.
Nel caso in cui vi siano delle difficoltà nell’adottare dei provvedimenti necessari per l’amministrazione, nel formare le maggioranze e nell’eseguire le delibere, il codice civile al terzo comma dell’art. 1105 prevede la possibilità per ciascun condòmino di adire l’autorità giudiziaria che può anche nominare un amministratore.
Diversamente non è possibile trovare una soluzione nel caso in cui si vogliano effettuare delle innovazioni, in quanto queste ai sensi dell’art. 1108 c.c. richiedono la maggioranza qualificata di 2/3.
Data l’impossibilità, in caso di disaccordo, di formare tale maggioranza si ritiene che le innovazioni devono essere effettuate a spese di chi intende farli, anche se da essi derivano dei miglioramenti alle parti e servizi comuni e nessun pregiudizio per l’altro condòmino.
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