
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 hanno stabilito che per cambiare le tabelle millesimali non occorre più l’unanimità dei proprietari ma basta la maggioranza. Tabelle millesimali in condominio: non occorre più l’unanimità.
Tabelle millesimali in condominio: non occorre più l’unanimità. Vediamo cosa dice il codice civile a proposito di ciò.
All’articolo 1118 c.c. si afferma che il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Inoltre, l’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta’ esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’ intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Il successivo art 69 delle disp. Att. dispone che i valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino quando risulta che sono conseguenza di un errore oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e’ notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Fino ad oggi era quasi impossibile per i condomini non soddisfatti della ripartizione delle spese proporre in assemblea la modifica delle tabelle millesimali in quanto ciò necessitava dell’unanimità.
Alla luce della recente sentenza il condòmino che per lungo tempo ha dovuto pagare le spese anche per chi aveva ampliato la propria unità immobiliare ora può sperare di modificare lo stato delle cose necessitando l’accoglimento della sua richiesta della semplice maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
Bisogna però ricordare ciò che dispone l’art. 69 delle disp. att., ossia che la modifica dei millesimi è possibile sono a fronte di notevoli alterazioni dei piani: si pensi al caso del condòmino che costruisca un altro piano sopra l’ultimo di sua proprietà, o a chi rende abitabile il sottotetto trasformandolo da deposito a mansarda o ancora a chi costruisce un soppalco. In tutti questi casi le modifiche della superficie delle singole unità immobiliari comportano la necessità di dover ridistribuire i millesimi in base alla nuova situazione. Infatti le tabelle millesimali sono utilizzate proprio per determinare le quote di spesa dei singoli condòmini. La nuova sentenza, quindi, rappresenta una vera svolta.
Lascia un commento