Condominio: nuova disciplina antincendio. La nuova disciplina in tema di prevenzione incendi è entrata in vigore con il DPR n. 151 del 2011 che ha aumentato le responsabilità a carico dell’amministratore di condominio in materia di sicurezza antincendio.
Nello specifico, nel settore antincendio l’amministratore è obbligato a rispettare la disciplina antincendio a patto che l’edificio condominiale da lui amministrato abbia una determinata altezza e sempre che vi siano centrali termiche, ascensori ed autorimesse.
Il nuovo DPR detta una disciplina diversa in materia di sicurezza antincendio rispetto a quella finora in vigore e accentua le responsabilità in capo all’amministratore il quale nell’ottica di garantire la sicurezza dell’edificio è tenuto anche ad osservare una serie di adempimenti burocratici ed operativi che si possono così sintetizzare:
– l’amministratore deve curare l’istruzione della pratica al fine di procurarsi le certificazioni riguardanti le parti comuni;
– deve curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti antincendio, quali ad esempio gli estintori o i sensori di rilevamento del fumo;
– deve informare ed istruire in maniera adeguata il personale che svolge lavoro all’interno dell’edificio condominiale.
Per quanto riguarda le autorimesse la nuova disciplina antincendio prevede che sono soggette a certificato di prevenzione incendio quelle che superano i 300 mq (non è più previsto il limite delle 9 auto), inoltre fino a 1.000 mq non serve più l’esame del progetto; infine, il Certificato Prevenzione Incendi è sostituito dalla SCIA sino a 3.000 mq.
Per ciò che concerne gli edifici la nuova disciplina fa rientrare quelli fino a 32 m per i quali non occorre più alcun esame del progetto; mentre, sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA.
In tema di ascensori, la nuova normativa prevede che essi non sino più soggetti a controllo di prevenzione incendi; inoltre muta il calcolo delle altezze: ossia non è più quella “in gronda” (intradosso solaio ultimo piano) ma quella “antincendio” (parapetto o alla finestra ultimo piano).
Per le centrali termiche sino a 350 kW non serve più l’esame progetto; inoltre, fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.
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