
Le parti comuni sono quelle parti del condominio destinate all’uso comune dei vari proprietari dei diversi piani dell’edificio. Parti comuni del condominio.
Parti comuni del condominio. Ai sensi dell’art. 1117 del codice civile sono parti comuni, se non è previsto diversamente dal titolo:
1) “ il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune”;
2) “ i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune”;
3) “ le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.
Le parti comuni sono strumentali al godimento delle proprietà esclusive tanto che il condòmino non può mai sottrarsi al pagamento delle spese condominiali rinunciando al diritto di comproprietà e stante l’indivisibilità delle parti comuni. Le cose comuni possono però essere divise (la indivisibilità costituisce la regola) qualora ciò non renda più incomodo l’uso delle stesse a ciascun condòmino.
Per ciò che concerne l’impossibilità di rinunciare al godimento delle parti comuni c’è da dire che tale tipo di rinuncia significa rinunciare anche al godimento della proprietà esclusiva. Infatti, si pensi ad una scala che costituisce l’unica via di accesso ad un appartamento; in tal caso il condòmino anche se rinuncia alla comproprietà del bene comune di fatto utilizzerà sempre e necessariamente la scala.
Diversamente si ritiene che tale principio non trovi applicazione nel caso di impianti condominiali da considerarsi superflui per quelle che sono le esigenze dei condomini; in tal caso il singolo condòmino può rinunciare al loro godimento.
proprietario appartamento ex coop. edil. a proprietà indivisa, successivamente passata a proprietà divisa.I locali sociali per il catasto risultano ad oggi di proprietà al condominio e non ai singoli.Molti condomini hanno pagato singolarmente l’imu in quote uguali,non dando delega all’amm. per un unico pagamento unico. Chiedo:i pagamenti sono regolari? o bisogna agire diversamente? Grazie