Nellâambito della riforma del condominio sono state introdotte delle interessanti novitĂ Â per quanto concerne le parti comuni. Modifica destinazione d’uso delle parti comuni. Riforma condominio 2013
Modifica destinazione d’uso delle parti comuni. Riforma condominio 2013. In particolare lâarticolo 1117ter intitolato âModificazioni delle destinazioni dâusoâ stabilisce che per soddisfare esigenze di interesse condominiale, lâassemblea, con un numero di voti che rappresenti i quatto quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dellâedificio, può modificare la destinazione dâuso delle parti comuni.
Tale novitĂ , però, deve fare i conti con una procedura particolare: per poter accedere a tale modifica è previsto innanzitutto che la convocazione dellâassemblea sia affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.
La convocazione deve indicare a pena nullitĂ le parti comuni della modificazione e la nuova destinazione dâiso. Inoltre, il legislatore richiede una doppia maggioranza: come giĂ accennato, quattro quinti dei partecipanti che rappresentano i quattro quinti de valore dellâedificio.
Sono vietate quelle modificazioni delle destinazioni dâuso che possono recare pregiudizio alla stabilitĂ o alla sicurezza del fabbricato.
Con  lâarticolo 1117quater del c.c., il legislatore ha introdotto una procedura che vieta lo svolgimento da parte di singoli condomini di attivitĂ idonee ad incidere negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni dâuso delle parti comuni.
In questi casi, lâamministratore o altri condomini potrebbero diffidare lâesecutore e richiedere la convocazione di unâassemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Modifica destinazione d’uso delle parti comuni. Riforma condominio 2013- di Elisabetta Paladini
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