
Nell’ambito della riforma del condominio sono state introdotte delle interessanti novità per quanto concerne le parti comuni. Modifica destinazione d’uso delle parti comuni. Riforma condominio 2013
Modifica destinazione d’uso delle parti comuni. Riforma condominio 2013. In particolare l’articolo 1117ter intitolato “Modificazioni delle destinazioni d’uso” stabilisce che per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quatto quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
Tale novità, però, deve fare i conti con una procedura particolare: per poter accedere a tale modifica è previsto innanzitutto che la convocazione dell’assemblea sia affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.
La convocazione deve indicare a pena nullità le parti comuni della modificazione e la nuova destinazione d’iso. Inoltre, il legislatore richiede una doppia maggioranza: come già accennato, quattro quinti dei partecipanti che rappresentano i quattro quinti de valore dell’edificio.
Sono vietate quelle modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
Con l’articolo 1117quater del c.c., il legislatore ha introdotto una procedura che vieta lo svolgimento da parte di singoli condomini di attività idonee ad incidere negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni.
In questi casi, l’amministratore o altri condomini potrebbero diffidare l’esecutore e richiedere la convocazione di un’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Modifica destinazione d’uso delle parti comuni. Riforma condominio 2013- di Elisabetta Paladini
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