All’interno di un condominio, il proprietario di un appartamento non può eseguire nella sua proprietĂ esclusiva opere che rechino danno alla parti comuni dellâedifico stesso e opere che danneggiamo le parti di unâunitĂ immobiliare di proprietĂ esclusiva di un altro condomino. Divieti sulle parti comuni
Divieti sulle parti comuni. Pertanto non potrĂ costruire sul balcone una veranda in appoggio al muro comune dellâedifico condominiale che raggiunge lâaltezza del piano superiore diminuendo il godimento dellâaria e della luce del proprietario del piano contiguo.
Tutti i divieti e i limiti di destinazione delle cose di proprietĂ individuale si possono ritrovare alâinterno dei regolamenti condominiali, sia sotto forma di elencazione sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare.
La L.220/2012 ha introdotto nel  codice civile anche lâarticolo 1122-bis che mira ad agevolare lâinstallazione di impianti di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La norma prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per lâaccesso a qualunque altro genere di flusso informativo siano realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unitĂ immobiliari di proprietĂ individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dellâedifico, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Eâ consentita anche lâ installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unitĂ del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietĂ individuale dellâinteressato.
Nel caso in cui, attraverso tali installazioni, si debbano attuare modifiche sulle parti comuni, lâinteressato dovrĂ dare comunicazione allâamministratore indicando il contenuto specifico e le modalitĂ di esecuzione degli interventi.
A sua volta, lâassemblea, potrĂ prescrivere,con la maggioranza adeguate modalitĂ alternative di esecuzione o imporre cautela salvaguardia della stabilitĂ , della sicurezza o del decoro architettonico dellâedificio.
E ancora, lâassemblea potrebbe provvedere a ripartire lâuso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento.
Infine, ricordiamo che la L.220/2012 ha introdotto nel c.c. lâarticolo 1122-ter che disciplina lâinstallazione, per iniziativa dei singoli condomini, di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dellâedificio.
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