Condominio: pagamento delle spese da parte del nuovo condomino. Nel momento in cui si acquista un appartamento in condominio, il nuovo acquirente è tenuto, insieme al venditore, al pagamento delle spese condominiali riguardanti la gestione dell’edificio.
Per cui, in caso di spese non ancora pagate dal vecchio proprietario, spetta al nuovo condomino corrisponderle e poi agire nei confronti del venditore per ottenere il rimborso di quanto pagato.
Detto questo, chi acquista un appartamento in condominio deve avere cura non tanto di ricevere una formale dichiarazione del venditore, nel rogito, con cui lo stesso si fa carico delle spese condominiali maturate fino al momento della compravendita, ma deve avere conferma da parte dell’amministratore che tutte le spese maturate sino al momento della vendita dell’appartamento sono state pagate dal vecchio condomino.
Infatti, anche in presenza di un accordo interno tra le parti, ossia tra il venditore e l’acquirente, su chi debbano ricadere le spese condominiali, tale accordo ha efficacia solo tra gli stessi e non anche nei confronti del condominio. Per cui l’amministratore in presenza di spese non pagate, anche se vi sia stato un accordo tra le parti, si rivolge sempre al nuovo condomino.
Qualora poi tra le parti, venditore e acquirente dell’appartamento, non sia intervenuto alcun accordo e risultino spese non pagate come va risolta la questione?
Sul tema è intervenuta recentemente la Cassazione che con sentenza n. 24654 del 2010 ha chiarito che le spese concernenti l’ordinaria amministrazione, ossia quelle indispensabili per la manutenzione e conservazione del condominio, sono a carico di colui che nel momento in cui tali spese sono sostenute riveste la qualità di condomino, indipendentemente dal fatto che le spese siano state deliberate prima o dopo la stipulazione dell’atto di compravendita.
Al contrario, le spese straordinarie e quelle per le innovazioni spettano a colui che era condominio nel momento in cui la delibera relativa venne assunta, indipendentemente dal momento in cui le opere stesse sono poi state concretamente effettuate.
Se poi le spese non pagate riguardano un atto deliberato per far fronte ad un risarcimento di danno verificatosi prima della stipula del rogito notarile, le suddette spese andranno pagate da colui che era condomino al momento del verificarsi del danno. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza recentissima n. 15309 del 2011.
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