Videosorveglianza in condominio.  Il problema della videosorveglianza in ambito condominale è stato oggetto di un provvedimento da parte del Garante della privacy nel 2003.
Videosorveglianza in condominio: problema della privacy.
In tale provvedimento il Garante ha chiarito che gli impianti di videosorveglianza installati in condominio devono comunque garantire la riservatezza di coloro che frequentano le parti comuni dellâedificio condominiale. In tal senso è stabilito il divieto di riprendere lâingresso delle singole unitĂ immobiliari e le relative immagini registrate non possono essere comunicate o diffuse.
In ogni caso il Garante ha precisato che gli impianti di videosorveglianza devono essere installati rispettando il principio della proporzionalitĂ tra i mezzi usati e gli obiettivi che si vogliono perseguire e lâarea videosorvegliata devâessere segnalata attraverso appositi cartelli cosĂŹ come previsto dallâart. 13 del codice della privacy (d.lgs. n.196 del 2003).
Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati in condominio a seguito di apposita delibera dellâassemblea condominiale e con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale. La delibera avente ad oggetto lâinstallazione di impianti di videosorveglianza deve motivare lâintervento per esigenze di sicurezza dei frequentatori e tutela delle parti comuni contro eventuali danneggiamenti.
Non esistendo ancora una normativa che regoli gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali determinati dallâinstallazione di impianti di videosorveglianza in condominio, il Garante della Privacy ne ha segnalato la relativa necessitĂ .
Videosorveglianza in condominio: sentenze della Cassazione
Recentemente in materia è intervenuta la Cassazione penale con sentenza n. 22602 del 2008 che ha stabilito la legittimitĂ delle riprese dallâesterno di un edificio con cui si inquadri e si riprenda il cortile condominiale. Tale attivitĂ non rappresenta unâintrusione nella privata dimora di nessuno in quanto i luoghi oggetti di vodeosorveglianza sono luoghi esposti al pubblico e quindi soggetti alla visibilitĂ di coloro che vi si trovino.
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