Il Garante della Privacy ha pubblicato sul proprio sito web un vademecum sui comportamenti da tenere in condominio, specie da parte dell’amministratore condominiale. Vademecum sulla privacy in condominio
Vademecum sulla privacy in condominio. Ma vediamo insieme alcuni dei punti fondamentali affrontati dal Garante.
Uso dei numeri di telefono ed indirizzi e-mail dei condòmini– essi possono essere utilizzati dall’amministratore solo se sono già indicati in elenchi pubblici o se gli siano stati forniti direttamente dall’interessato e non possono essere da lui comunicati a terzi.
Trattamento dei dati sanitari- Il trattamento dei dati sensibili come quelli sullo stato di salute o dei dati giudiziari è permesso unicamente nel caso in cui siano fondamentali ai fini dell’amministrazione del condominio. Ad esempio è possibile quando l’assemblea deve deliberare circa l’abbattimento delle barriere architettoniche che rendono difficile l’accesso ad un condòmino diversamente abile. In ogni caso occorre prendere tutte le cautele necessarie per salvaguardare la dignità degli interessati.
Comunicazione dei riferimenti anagrafici dell’amministratore– La riforma del condominio prevede che l’amministratore deve comunicare ai condòmini anche i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, la denominazione e la sede legale. Tali dati, tra cui anche il numero telefonico, devono essere affissi anche all’ingresso del condominio o nei luoghi di maggior transito.
Partecipazione all’assemblea– In certi casi possono partecipare all’assemblea anche soggetti diversi dai condòmini, come i tecnici o i consulenti chiamati a relazionare su lavori da svolgere, come gli inquilini per discutere su questioni particolari. Tali soggetti però possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto per il quale è richiesta la loro consulenza.
Videoregistrazione dell’assemblea– L’assemblea condominiale può essere videoregistrata solo con il consenso informato di tutti i partecipanti alla stessa. La documentazione deve essere custodita al riparo da accessi indebiti.
La bacheca condominiale– Le bacheche devono essere usate per avvisi aventi carattere generale, come il funzionamento degli impianti, e non per comunicazioni che implicano l’uso dei dati personali relativi a singoli condòmini.
Gestione del condominio e informazioni– Il condòmino può conoscere oltre alle informazioni che lo riguardano, anche quelle sulle spese e inadempimenti degli altri condòmini, sia attraverso il rendiconto annuale, sia facendo formale richiesta all’amministratore.
Informazioni sul conto corrente condominiale– Ogni condòmino può chiedere, tramite l’amministratore, di visionare ed estrarre copia della rendicontazione periodica. L’amministratore dal conto suo ha l’obbligo di far transitare le somme ricevute dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente intestato al condominio stesso.
Installazione telecamere da parte dei singoli condòmini– se le telecamere sono installate da persone fisiche solo per fini personali, non venendo tali immagini comunicate a terzi o diffuse , non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo caso, quindi, non è doveroso segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita private occorre che le telecamere riprendano solo lo spazio privato (ingresso della propria porta)o il proprio posto auto e non anche quello degli altri.
Telecamere negli spazi comuni– nel caso in cui le telecamere siano installate dal condominio per controllare le aree comuni, occorre che esse siano segnalate con appositi cartelli. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai 7 giorni occorre presentare una verifica preliminare al Garante. Le riprese devono riguardare solo le arre comuni e non anche i luoghi circostanti. L’accesso ai dati è consentito solo alle persone autorizzate.
Videocitofoni– i moderni videocitofoni possono talvolta essere equiparati alle telecamere . In tal caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tali disposizioni non si applicano se il sistema è collocato da persone fisiche solo per fini personali e le immagini non sono destinate alla diffusione.
Quorum necessario per installare telecamere condominiali– per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale nelle parti comuni occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.
Dati sul sito web del condominio – solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali dal sito internet. Devono quindi essere previste delle procedure come l’autenticazione tramite password individuale, che permettano l’accesso sicuro a tali documenti.
Diritto di accesso del condòmino e altri diritti di cui all’art. 7 codice della privacy– Ogni condòmino ha il diritto di sapere se vi siano dati personali che lo riguardano; ha diritto di averne copia in forma intelligibile mediante presentazione di domanda all’amministratore.
Diritto di accesso ai dati della compagine condominiale– i singoli condòmini non possono consultare le informazioni relativi all’intera compagine condominiale come il contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo. Tale diritto spetta invece all’amministratore.
Dati sulla gestione condominiale da parte dell’affittuario– l’affittuario può esercitare il diritto di accesso solo ai propri dati personali e non anche a quelli della gestione condominiale.
Trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato– trattamento senza consenso può avvenire solto nei casi particolari previsti nell’articolo 24 del Codice della privacy, ad esempio quando il trattamento è previsto da un obbligo di legge oppure quando è necessario per adempiere a obblighi contrattuali).
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