Con il “nuovo” art. 1122-ter cod. civ., la riforma del condominio inserisce, all’interno della relativa disciplina contenuta nel codice civile, una specifica previsione dedicata all’impianto di videosorveglianza.Videosorveglianza. Riforma condominio 2013
Videosorveglianza. Riforma condominio 2013. In forza di ciò, le delibere assembleari concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate in assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio
Cosa accade dopo l’avvenuta approvazione? Scattano tutte le precauzioni previste dal provvedimento generale del Garante della privacy:
-informare le persone in transito della presenza delle telecamere con appositi cartelli ben in vista
-informare le persone in transito con specifici cartelli, se l’impianto di videosorveglianza è collegato alle forze dell’ordine
-Per quanto tempo possono essere conservate le immagini riprese?
Salvo diverse disposizioni (per es. indagini in corso), i video possono essere archiviati fino ad un massimo di 24 ore.
Inoltre, la videosorveglianza condominiale non deve essere confusa con “la videosorveglianza per scopi personali e non potrà realizzarsi se non in conformità con i principi espressi, in particolare, nei “provvedimenti generali” del Garante della privacy datati 29 aprile 2004 (cfr. par. 6.2.5 “Riprese nelle aree comuni”) e 8 aprile 2010 (cfr. par. 6.2.2.2 “Riprese nelle aree condominiali comuni”), quest’ultimo di mera integrazione del primo, finalizzati a regolamentare la specifica fattispecie della videosorveglianza in condominio”, e secondo i quali:
– l’installazione della videosorveglianza all’interno di edifici abitativi richiede comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3,D.Lgs. 196/2003);
– nel caso di ripresa video di aree private l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza;
– nel caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più condomini o del condominio, l’installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, per esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni
Il mancato rispetto di queste prescrizioni, come spiegano gli esperti, comporterà:
-l’inutilizzabilità dei dati personali trattati (articolo 11, comma 2, del codice);
-l’adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del codice);
-l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e segue del codice), oltre ovviamente a eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Stando alla Corte di Cassazione, si integra il reato di interferenze illecite nella vita privata se sussistono due elementi: violazione di domicilio e attinenza delle notizie o immagini di vita privata.
Tatiana Fagotti dice
Ciao a tutti, io mi occupo di installazione di impianti di videosorveglianza da molti anni, e ogni qual volta mi trovo ad installare un impianto, nessuno degli interessati è a conoscenza di queste informazioni. Trovo molto utile e informativo il contenuto di questo post. I clienti si solito danno per scontato che possano disporre delle riprese ottenute come meglio credono e che la legge sulla tutela della privacy e via dicendo non interferiscano in alcun modo che le riprese all’intero della loro proprietà.
Grazie per la spiegazione!!