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Diritto alla privacy. Riforma condominio 2013

18 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

diritto alla privacy

In materia condominiale come si garantisce il diritto alla privacy? Diritto alla privacy. Riforma condominio 2013

 

Diritto alla privacy. Riforma condominio 2013. Per quanto concerne il diritto di privacy e di informazioni relative alla gestione condominiale, secondo il Garante, le norme un materia di tutela dei dati personali, confluite ore bel D.Lg. 196/2003 non escludono l’applicazione della disciplina codicistica in materia condominiale e in particolare quella relativa alla costituzione dell’assemblea e alla validità delle sue deliberazioni.

diritto alla privacyL’amministratore può quindi mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta la documentazione da lui acquisita che potrà comunque essere utilizzata solo per verificare le regolarità delle procedure assembleari o per eventuali impugnazioni delle deliberazioni.

Il Garante ha anche aggiunto che l’amministratore può raccogliere e archiviare tutte quelle notizie utili per accertare la legittimazione dei condomini a intervenire alle assemblee o il corretto funzionamento dell’assemblea, notizia che non potranno essere utilizzate al di fuori di tali scopi.

Inoltre, il Garante afferma che i numeri telefonici dei singoli condomini non possono essere comunicati all’interno del condominio in quanto necessari ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi di ciascun proprietario.

C’è da dire che il Garante ha realizzato un provvedimento generale in cui ha prescritto ai condomini le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali:

-il condominio può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni;

-per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condomino può essere informato delle somma dovute dagli altri e di eventuali adempienti;

-è vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico;

-i dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio;

-la comunicazione dei dati personali è consentita con il consenso o se occorrono altri presupposti di legge;

-per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy

-l’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso.

Tra gli altri provvedimenti più recenti ricordiamo quello del 9 settembre 2010 con cui si ordina all’amministratore di organizzare idonee misure atte a prevenire la partecipazione alle assemblee di condominio di soggetti non legittimati; e il provvedimento dell’8 luglio 2010 con cui si stabilisce che nelle bacheche condominiali non possono essere esposti i dati riguardanti i condomini.

Diritto alla privacy. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio, privacy condominio

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