Anche in ambito condominiale è possibile che si verifichino dei conflitti di interessi riguardanti le delibere adottate dall’assemblea di condominio.Conflitto di interessi condominio
Conflitto di interessi condominio. In tali casi, ossia qualora un condòmino partecipante all’assemblea abbia un interesse che configge con quello del condominio si ritiene che lo stesso condòmino non abbia diritto al voto.
Su tale argomento è intervenuta più volte la giurisprudenza, richiamando per analogia l’art. 2373 c.c. che riguarda il conflitto di interessi nelle deliberazioni adottate dall’assemblea delle società di capitali.
Per cui, se durante un’assemblea condominiale un partecipante abbia un interesse anche solo potenzialmente configgente con l’interesse del condominio, il partecipante non può esercitare il diritto di voto.
Si ritiene che tale esclusione sia motivata dal fatto di ritenere più importante l’interesse collettivo rispetto a quello del singolo condòmino e di garantire la formazione della volontà di una maggioranza non influenzata da interessi dei singoli.
Dunque, in sede di rendiconto annuale si ritiene che non possa partecipare all’assemblea l’amministratore di condominio oppure in caso si decida in assemblea circa l’affidamento di un appalto per opere di manutenzione dell’edificio ad un’impresa avente come titolare un condòmino, quest’ultimo non può partecipare all’assemblea stessa.
In materia è intervenuta anche la Cassazione con sentenza n. 1201 del 2002.
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