Il conto corrente condominiale diviene di fatto obbligatorio. Questa è una delle conseguenze del decreto salva-Italia concepito dal team di Monti. Infatti, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione le operazioni per contanti non potranno superare la soglia delle 1.000 Euro. Tant’è che scatta di fatto l’obbligo, per il condominio, di munirsi di conto corrente postale o bancario, pena l’impossibilità di procedere a tutti
quei pagamenti, per la maggior parte superiori alla soglia delle mille Euro, sia nei confronti dei fornitori, sia che di riscossione delle quote quote condominiali da parte dei condomini.
L’obbligatorietà si paventava già con la Proposta di legge C. 4041” Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” e in attesa di approvazione alla Camera. Tale proposta prevede l’obbligatorietà di aprire un conto corrente intestato al condominio.
La soluzione che sembra palesarsi oggi, anche in vista della direzione in cui sta procedendo il riordino legislativo del condominio, è del conto corrente intestato al condominio nella persona dell’amministratore pro-tempore. Tale soluzione, anche se ad oggi non la più adottata, consente di avere una gestione certa e riscontrabile delle poste iscritte a bilancio; nel caso non poco frequente di cambio dell’amministratore condominiale, sarà sufficiente depositare presso la banca o posta dove il conto è stato aperto la delibera assembleare di conferimento incarico per consentire al nuovo amministratore eletto di operare e conferirgli il potere di firma; inoltre è possibile e rispondente ad una chiara e limpida gestione, che si nominino alcuni condomini per la visura del conto corrente. In diversi casi questo elemento è previsto a monte nel regolamento condominiale.
Tra le soluzioni più adottate ad oggi, anche per via della semplicità delle operazioni, è quella del conto corrente intestato all’amministratore. Tale soluzione è apprezzata in quanto si permette una giacenza di liquidità che facilita e velocizza la gestione dei pagamenti ai fornitori del condominio. Di converso tale soluzione mostra la sua insufficienza in quanto crea una confusione di tutte le somme pervenute all’amministratore da più condominii (nel caso ne amministri più di uno) senza possibilità di distinguere in modo certo le relative partite finanziarie. Non indifferente il rischio, poi, di avere un blocco in banca di tutte le somme già versate dai condomini; potrebbe accadere per diversi motivi, i più frequenti dei quali sono il caso di morte dell’amministratore o provvedimenti giudiziari nei suoi confronti.
Altra soluzione frequentemente adottata è il conto corrente separato per ciascun condominio (nel caso in cui l’amministratore amministri diversi condomini) ed intestato all’amministratore stesso. Questa soluzione ha il vantaggio di una gestione contabile separatacondominio per condominio. Presenta però, di converso, lo svantaggio che in caso di passività di un conto possa essere compensato dall’Istituto bancario con le attività di un altro; in caso di cambio di amministrazione il conto dovrà essere chiuso.
Ripetiamo che allo stato attuale l’apertura del conto corrente non è da considerarsi obbligatoria salvo se previsto dal regolamento o da idonea delibera assembleare. Ma, considerate le nuove misure antievasione ci risulta difficile pensare ad un condominio senza conto corrente.
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