Cessazione contratto di appalto in corso d’opera
Cessazione contratto di appalto in corso d’opera. Il rapporto in corso d’opera può cessare per varie ragioni: per recesso del committente ex art. 1671 c.c., per recesso di una delle parti ex art. 1660, comma 2 e 3, c.c. per la risoluzione nel caso previsto dall’art. 1662 c.c. Nel primo caso si tratta di un recesso discrezionale che obbliga comunque il committente al pagamento nei confronti dell’appaltatore di quanto dovutogli per le spese, per i lavori i lavori eseguiti e per il mancato guadagno.
Altra causa di cessazione del rapporto è lo scioglimento del contratto di appalto a seguito di impossibilità sopravvenuta, non imputabile alle parti, di eseguire l’opera. Anche in tale ipotesi il committente acquista la proprietà dell’opera già eseguita e ne deve pagare il prezzo.
Il rapporto si scioglie anche in caso di perimento o deterioramento dell’opera per causa non imputabile alle parti naturalmente prima dell’accettazione del committente o prima che il committente sia in mora nel verificarla. In tal caso se i materiali sono stati forniti dall’appaltatore il rischio è totalmente a suo carico; invece, se il materiale è stato fornito dal committente ognuna delle parti sopporta il relativo rischio per le perdite del materiale e del lavoro.
Il rapporto cessa anche per morte dell’appaltatore, ma solo se il contratto era stato stipulato intuitus personae. In caso contrario subentrano gli eredi ma il committente può sempre recedere se essi non danno affidamento per l’esecuzione a regola d’arte dell’opera o del servizio.
Vai alla pagina principale.
Lascia un commento