Responsabilità committente: contratto d’appalto.
Affidare un appalto a una ditta che pecca palesemente in qualità e organizzazione, vuol dire rendersi complici di un lavoro eseguito male (con vizi evidenti e nascosti) e di eventuali danni ad altre persone.
Per questo motivo il committente, che ha delle responsabilità, deve sempre fare una certa attenzione nel momento in cui sceglie l’impresa edile che realizzerà la costruzione. Meglio rivolgersi a realtà competenti e con esperienza.
Il committente, oltre ad essere tutelato da alcune garanzie, ha la corresponsabilità, insieme all’appaltatore, e per un periodo di due anni, di stipendi, contributi e altre somme non versate dalla ditta ai suoi dipendenti. Quando l’azienda, per qualche motivo non paga, è compito del committente farlo al suo posto.
Responsabilità committente: contratto d’appalto
La legge n. 35 del 4 aprile 2012 sottolinea queste norme, ma al tempo stesso è meno rigida rispetto a prima nei confronti del committente, che non è tenuto a pagare sanzioni civili (di questo risponde esclusivamente chi non ha rispettato gli obblighi imposti, cioè la ditta inadempiente). In precedenza, vista l’ambiguità della legge del 2003, Inps e Inail ne applicavano il contenuto in modo drastico, facendo pagare anche le sanzioni civili al committente.
In base alle normative vigenti, il committente può fare in modo che i lavoratori non pagati si rifacciano sul patrimonio dell’appaltatore. Se la ditta non viene chiamata in causa dagli stessi dipendenti, consapevoli di non potersi rivalere economicamente, sarà il committente stesso a indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore con cui mettere i conti in regola, accollandosi le spese giudiziarie.
La responsabilità biennale del committente riguarda anche il versamento delle ritenute e dell’Iva, anche se in questo ambito la corresponsabilità del mancato adempimento viene meno se si dimostra di aver agito usando tutte le cautele possibili.
Responsabilità committente: contratto d’appalto
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Redazione
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