Vizi appalto: rovina dell’immobile
Vizi appalto: rovina dell’immobile. Se nel corso dei 10 anni dal compimento dell’opera essa, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte oppure presenta pericolo di rovina o ancora dei gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purché sia fatta denuncia entro 1 anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669 c.c.).
Per ciò che concerne in particolare i gravi difetti dell’immobile si ritiene che essi riguardino la sostanza e la stabilità dell’opera realizzata pur a prescindere dalla minaccia di crollo o pericolo di rovina; si ritiene anche che nei gravi difetti siano da ricomprendersi la compromessa utilizzazione dell’opera a prescindere dalla stabilità e dalla conservazione.
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