Durante lo svolgimento del rapporto lâappaltatore non può apportare variazioni alle modalitĂ convenute dellâopera se il committente non le ha autorizzate con atto scritto.Contratto di appalto: variazioni al progetto
Contratto di appalto: variazioni al progetto. In tali casi lâappaltatore non ha diritto ad alcun compenso ulteriore se il prezzo dellâopera era stato determinato a corpo, cioè globalmente. Tali variazioni sono quelle non necessarie e proposte dallâappaltatore che se le esegue a prescindere dallâautorizzazione del committente non avrĂ diritto ad alcun compenso anche se esse abbiano migliorato lâopera.
Al contrario, se le variazioni al progetto sono necessarie e le parti non si accordano spetterĂ al giudice indicarle e stabilire il relativo compenso. In tal caso se lâimporto delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo pattuito, lâappaltatore può recedere dal contratto e ottenere eventualmente unâequa indennitĂ . Se poi le variazioni sono di notevole entitĂ il diritto di recesso spetta al committente che deve anche corrispondere un equo indennizzo.
Inoltre, il committente può richiedere variazioni al progetto, purchĂŠ il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo pattuito; in tale ipotesi lâappaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori effettuati anche se il prezzo dellâopera era stato fossato a corpo.
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