Una volta che l’opera è terminata si procede alla verifica e di conseguenza al pagamento. Appalto di lavori: verifica finale
Appalto di lavori: verifica finale. La verifica è effettuata dal committente a spese dell’appaltatore non appena questo lo mette in condizioni di poterla eseguire. Il committente può anche affidare ad un terzo la verifica, ma in ogni caso non al direttore dei lavori.
Il collaudo è la dichiarazione con cui il committente dà atto all’appaltatore che la verifica ha dato esito positivo.
Qualora nonostante l’invito fatto dall’appaltatore di procedere alla verifica, il committente non procede senza che vi sia un giusto motivo oppure procede ma senza comunicare il risultato in un termine breve , l’opera si considera accettata ( art. 1665, comma 3, c.c.). Lo stesso accade nel caso in cui il committente riceve la consegna dell’opera senza riserve , anche senza verifica.
A seguito dell’accettazione dell’opera il rischio per il perimento della stessa o il suo deterioramento passano al committente. Inoltre l’appaltatore è esonerato da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili a meno che non siano stati taciuti in mala fede. Infine, con l’accettazione il committente ha il diritto alla consegna dell’opera e l’appaltatore il diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo.
Nell’appalto di beni immobili si dice che la proprietà si acquista per accessione se il terreno è di proprietà del committente ed in seguito all’accettazione se il terreno è di proprietà dell’appaltatore. Nel primo caso l’accettazione è comunque necessaria ai fini della responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità. Invece, nel secondo caso la proprietà è acquistata a titolo originario dall’appaltatore e trasferita a titolo derivativo al committente in seguito all’accettazione.
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