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Convocazione assemblea. Riforma condominio 2013

8 Luglio 2013 by Redazione 1 commento

assemblea condominiale

L’ultimo comma del nuovo articolo 1130 c.c., n.10) obbliga l’amministratore a redigere il rendiconto condominiale annuale e convocare l’assemblea relativa approvazione entro 180 giorni dalla chiusura della gestione. Convocazione assemblea. Riforma condominio 2013


 

Convocazione assemblea. Riforma condominio 2013. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione.

convocazione assembleaOgni condominio, a sua volta, ha diritto di intervenire all’assemblea e deve essere messo in condizione di poterlo fare (quindi l’avviso di convocazione non deve essere solo inviato, ma anche ricevuto nel previsto termine dei 5 giorni). Anzi, l’assemblea non può deliberare se preventivamente non è stato accertato che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. L’amministratore è tenuto quindi a ricercare coloro che trasferitisi in un’altra località, diversa da quella dove risiedevano, non abbiano comunicato il nuovo indirizzo.

La mancata convocazione di un condomino è motivo di mera annullabilità in quanto il relativo vizio della delibera rientra nelle violazioni delle norme che disciplinano il procedimento e come tali sono meramente annullabili.

La nuova dizione dell’art. 66 disp.att.c.c. determina anche quale mezzo usare per inviare la comunicazione dell’assemblea: si può optare per la  posta raccomandata (con ricevuta di ritorno è il miglior mezzo per essere sicuri che il destinatario ha ricevuto l’invito), per la posta elettronica certificata, fax o tramite consegna  mano, e la convocazione deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

La convocazione dell’assemblea spetta:

– all’amministratore, in via ordinaria;

-a ciascun condomino in mancanza di un amministratore;

– all’amministratore in via straordinaria

-agli stessi condomini se entro 10 giorni dalla richiesta, l’amministratore non abbia proceduto con la convocazione.

L’articolo 1137, nella sua nuova formulazione introdotta con la riforma, prevede che le delibere annullabili possono essere impugnate anche dai condomini  astenuti e assenti. Il precedente testo invece prevedeva solo i dissenzienti.

Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: assemblea condominio, condominio

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Commenti

  1. gerardo dice

    9 Ottobre 2013 alle 14:56

    domanda, convocazione assemblea condominiale prima e seconda convocazione è andata deserta dopo quanti giorni l’amministratore può convocare di nuovo l’assemblea.
    per la nomina dell’amministratore sono valide anche le deleghe, il condominio è di 10 proprietari, 5 proprietari sono residenti altri sono inquikini

    Rispondi

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