
L’assemblea di condominio può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. Convocazione assemblea condominiale.
Convocazione assemblea condominiale. L’assemblea si riunisce in via ordinaria annualmente per provvedere:
– alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione;
– all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
– all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
– alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L’assemblea può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Qualora decorrano inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Nel caso manchi l’amministratore, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata a iniziativa di ognuno dei condòmini.
Convocazione assemblea condominiale: avviso di convocazione
Affinché le deliberazioni prese dall’assemblea siano valide è necessario che tutti i condomini siano stati invitati a prendervi parte. Per cui l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza (tra la data di ricezione dell’avviso e la data prevista per l’assemblea devono intercorrere 5 giorni liberi). L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché l’indicazione sommaria degli argomenti all’ordine del giorno in modo da porre il singolo condòmino nella condizione di poter prepararsi adeguatamente alla discussione.
Qualora anche un solo condòmino non sia stato convocato ne deriva che le deliberazioni dell’assemblea sono nulle con la conseguenza che ciascun condòmino (sia che abbia o meno partecipato all’assemblea) può far valere la relativa nullità.
Scarica il modello della lettera da inviare all’amministratore in caso di mancato invito all’assemblea.
Qualora, invece, l’avviso sia stato comunicato in ritardo (ossia senza il rispetto dei 5 giorni) ciò non comporta la nullità della deliberazione, bensì la sua annullabilità.
In tal caso la deliberazione deve essere impugnata nel termine di 30 giorni dalla sua approvazione, altrimenti il vizio si intende sanato.
Convocazione assemblea condominiale: la delega
Ciascun condòmino può intervenire all’assemblea personalmente o anche a mezzo di un rappresentante. I rapporti tra il rappresentato e il rappresentante sono disciplinati dalle regole sul mandato, con la conseguenza che unicamente il delegante può far valere eventuali vizi della delega.
Il regolamento di condominio può prevedere un limite al numero di deleghe conferibili al singolo condòmino; ne deriva che se uno dei partecipanti all’assemblea ha un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento la relativa delibera può essere annullata proponendo ricorso all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dall’approvazione della delibera.
Va chiarito che non sempre in tali casi la delibera è viziata, ma affinché essa lo sia è necessario che i voti invalidi siano proprio quelli che hanno permesso il raggiungimento del numero legale e del quorum necessario. Clicca qui per scaricare gratuitamente il modello di delega.
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