Trasformazione dellāimpianto di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari a gas
Riforma del condominio. Trasformare un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale in impianti autonomi a gas. L’art. 26.2 della legge 10 del 9 gennaio 1991, Ā«Norme per il contenimento del consumo di energia negli edificiĀ», prevedeva che Ā«per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi eĀ all’utilizzazioneĀ delle fonti di energia di cui allāart. 1, ivi compresi quelli di cui allāart. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimaliĀ».
La riforma del condominio L.220/2012, allāarticolo 28, ha modificato la norma sostituendo le parole āsemplice delle quote millesimaliā con ādegli interventi, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dellāedificioā.
Si tratta di unāulteriore riduzione del quorum di approvazione che vale per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui allāarticolo 1 della stessa L.10/1991, individuati attraverso una certificazione energetica o una diagnosi energetica.
Inoltre sono cambiate le maggioranze, mentre prima lāassemblea di condominio doveva decidere a maggioranza, in deroga agli articoli 1120Ā e 1136 c.c., ora lāassemblea delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dellāarticolo 1120 c.c.
Le delibere in questione riguardano lāadozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo.
Da riscaldamento centralizzato a impianti unifamiliari a gas –Ā Elisabetta Paladini
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