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Quorum assemblea condominiale. Riforma condominio 2013

9 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

quorum assemblea condominiale

Al momento della costituzione dell’assemblea ci sono due quorum da rispettare si in prima che in seconda convocazione: uno relativo alle persone, l’altro ai millesimi. Quorum assemblea condominiale. Riforma condominio 2013

 

Quorum assemblea condominiale. Riforma condominio 2013. Quando si riunisce l’assemblea, chi l’ha convocata (l’amministratore o uno o più condomini) dovrà verificare:

quorum assemblea condominiale-se tutti i presenti sono legittimati a intervenire;

se questi hanno diritto al voto

-il numero dei millesimi presenti alla riunione

-se tutti i condomini sono a conoscenza della riunione.

Per la nomina del  presidente e del segretario dell’assemblea non è prevista alcuna norma a pena nullità in quanto è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, le maggioranze richieste dalle legge.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 1136 c.c., nella prima convocazione l’assemblea deve essere costituita da un numero di condomini che rappresenti i 2/3 del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo). Nella prima riunione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quorum deliberativo).

Nel caso in cui la prima assemblea non possa deliberare per mancanza di numero legale, si convoca una seconda riunione da tenere in un giorno successivo (entro 10 giorni dalla prima).

Sempre stando all’articolo 1136 c.c., in questa seconda assemblea devono essere presenti tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo). La deliberazione sarà valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (quorum deliberativo).

Per quanto concerne le deliberazioni per la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni per la ricostruzione dell’edificio, per le riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articolo 1117quater, 1120, secondo comma, 1122ter nonché 1135, terzo comma, devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c.

E ancora, sempre il medesimo articolo, ma in questo caso l’ultimo comma, sancisce che delle riunioni dell’assembla si redige processo verbale da trascrivere nel registro dell’amministratore. In tale verbale, l’amministratore è tenuto a dar conto della mancata costituzione dell’assemblea in prima convocazione. Se ciò non avvenisse, nella seconda assemblea dovrebbero applicasi i quorum previsti per la prima, a pena annullabilità delle stesse deliberazioni. Tuttavia c’è da dire che per la giurisprudenza alcune pronunce non hanno bisogno né del verbale di mancata costituzione né della mera indicazione di quanto avvenuto nel verbale della seconda convocazione.

Quorum assemblea condominiale. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: assemblea condominio, condominio, quorum

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