Oggetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per crediti condominiali. Nel momento in cui al condomino perviene un decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti condominiali, il condomino può far valere nel giudizio di opposizione allo stesso unicamente le questioni riguardo all’efficacia delibera di condominio, non anche le questioni di validità della delibera. Contro quest’ultime il condomino può agire solo mediante l’impugnazione della relativa delibera.
In pratica, l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del condomino deve riguardare solo l’accertamento dell’esistenza e della efficacia della delibera assembleare di approvazione della spesa e di suddivisione del relativo onere.
Se, invece, il condomino vuole far valere l’invalidità di una deliberazione deve impugnarla nei termini di decadenza previsti dall’art. 1137 c.c.. La mancata impugnazione nei termini suddetti fa sì che il condomino non può poi proporre un’azione destinata allo stesso fine dell’azione di impugnazione non proposta.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3704 del 2011. Anche in altre sentenze precedenti la Suprema Corte aveva sancito lo stesso concetto, ossia che il condomino che si oppone ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei contributi condominiali e che non aveva in precedenza impugnato la delibera, non può in sede di opposizione contestare la pretesa avversaria adducendo l’inosservanza dei termini previsti dalla legge o dal regolamento condominiale per la convocazione della relativa assemblea.
Il condominio avrebbe dovuto impugnare la delibera a suo tempo in quanto decorso il termine per l’impugnazione la delibera è pienamente efficace e non può essere contestata in questo. Quindi, l’opposizione del condominio può riguardare solo l’esistenza del debito vantato da controparte e la non validità della documentazione che si è posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ma l’opposizione non può in alcun caso avere ad oggetto la nullità o l’annullabilità della delibera condominiale con cui si sono approvate le spese di condominio perché esse devono essere fatte valere separatamente con un giudizio di impugnazione.
In definitiva, nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo l’indagine può riguardare solo l’efficacia e l’esistenza della delibera di condominio in base alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Il giudizio stesso non può avere ad oggetto le ragioni attinenti alla validità della stessa delibera in base alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
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