Non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale decidere mediante delibera presa a maggioranza l’installazione di un impianto di videosorveglianza per controllare le zone del condominio. Delibera videosorveglianza in condominio
Delibera videosorveglianza in condominio. Ciò perché la delibera va a decidere in merito a questioni che sono del tutto estranee a quelle che sono le finalità del condominio, ossia quelle di conservare e gestire i beni comuni.
Questa è stata l’affermazione del Tribunale di Salerno che con ordinanza del 14 dicembre 2010 ha emesso la prima decisione in merito ai poteri dell’assemblea in materia di videosorveglianza. Inoltre con la stessa ordinanza si è affermata la necessità che l’installazione di tali impianti sia presa all’unanimità da tutti i condomini.
Il tribunale ha motivato la sua decisione in base ad una segnalazione fatta nel 2008 dal Garante per la protezione dei dati personali al Governo e al Parlamento con cui ha manifestato l’utilità di un intervento legislativo in materia. Inoltre, sempre nella stessa segnalazione il Garante ha osservato come la disciplina codicistica dell’istituto condominiale non permetta,neppure per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per quanto riguarda la delibera assembleare concernente l’installazione di telecamere che riprendano aree comuni, dato che in astratto possono vantare una legittimazione in proposito sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nell’edificio, sia coloro che frequentano abitualmente l’edificio per vari motivi ecc.
Ne deriva che la normativa attuale non specifica se vi sia bisogno dell’unanimità dei condomini oppure se sia sufficiente la maggioranza perché la delibera relativa all’installazione degli impianti di videosorveglianza sia valida.
Dunque, secondo il Tribunale l’installazione dell’impianto di videosorveglianza non integra un’attività finalizzata a servire i beni in comunione e non ha alcuna rilevanza la maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel momento in cui la deliberazione coinvolge il trattamento di dati personali di cui l’assembla non è titolare.
Il provvedimento generale sulla videosorveglianza
Il provvedimento in tema di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 riguarda tutti i sistemi integrati e le cosiddette “telecamere intelligenti” installate per attuare la videosorveglianza nei luoghi pubblici e nei luoghi privati.
Tale provvedimento contiene poi nuove prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza volte a rispettare le garanzie per la libertà delle persone; tali prescrizioni prevedono in particolare la presenza di appositi cartelli per avvisare della presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia, l’obbligo di sottoporre alla verifica del Garante, prima della loro attivazione, i sistemi che mostrino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, nonché la conservazione a tempo delle immagini registrate e l’adozione di rigide misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro gli accessi non autorizzati.
L’uso dei sistemi di videosorveglianza non deve essere tale da determinare delle intromissioni ingiustificate ai nei diritti e libertà fondamentali delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Quindi il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto non solo della disciplina in materia di protezione di dati personali ma anche delle disposizioni dell’ordinamento applicabili in materia.
Quando poi occorre tutelare le persone contro possibili reati oppure occorre contro eventuali incendi o al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, le telecamere possono essere installate anche senza il consenso dei soggetti ripresi ma pur sempre tenendo conto delle prescrizioni dal Garante.
Nel caso di trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali non si applica la disciplina del Codice, sempre che i dati non siano comunicati a terzi o diffusi; si pensi a quei strumenti di videosorveglianza tesi a identificare coloro che entrano in luoghi privati, come i videocitofoni, oppure a quei sistemi di ripresa collocati nei pressi di immobili privati e all’interno di condomini e loro pertinenze, quali posti auto e box.
Anche in tali casi, onde evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata è opportuno che l”angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza in modo da evitare di riprendere immagini riguardanti aree comuni come cortili, pianerottoli, scale, garage comuni oppure ambienti antistanti l’abitazione di altri condomini.
Nelle ipotesi in cui la videosorveglianza sia prevista per fini diversi da quelli esclusivamente personali, tale trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici unicamente con il consenso preventivo dell’interessato oppure se vi sia uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).
In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui necessiti il consenso, ma le riprese siano effettuate comunque senza il relativo consenso, le riprese possono considerarsi legittime qualora si persegua un legittimo interesse del titolare o di un terzo. Così nello specifico:
– sono ammesse le riprese con o senza registrazione delle immagini in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Inoltre, nell’uso delle apparecchiature che riprendono, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne a edifici e immobili, come perimetrali, zone adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, il trattamento deve essere effettuato in modo da limitare l’angolo visuale all’area da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti non rilevanti, come vie, edifici, esercizi commerciali;
– le riprese nelle aree comuni effettuate dal condominio non sono oggetto di apposita disciplina, di conseguenza non è chiaro se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere attuata in base alla sola volontà dei comproprietari o se occorra anche la volontà dei conduttori ; inoltre, non è neppure chiaro quale sia il numero di voti necessario per la legittimità della delibera assembleare, se l’unanimità o una determinata maggioranza.
In materia di videosorveglianza, in particolare quella attuata in ambito condominiale, il Garante è intervenuto con un solo provvedimento emesso in data 19 febbraio 2009. In esso il Garante ha stabilito che il condominio, nella persona del suo amministratore, debba commisurare i tempi di conservazione delle immagini memorizzate alle effettive necessità della raccolta e debba designare dei custodi, responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali. Infine, il Garante ha anche stabilito che il condominio debba apporre nelle zone in cui sono installati impianti di videosorveglianza apposita segnaletica.
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