L’articolo 1120 c.c., in materia di innovazioni prevede che i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Delibere innovazioni. Riforma condominio 2013
Delibere innovazioni. Riforma condominio 2013. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Bisogna prestare attenzione a distinguere le innovazioni dalle modificazioni. Quest’ultime possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse e a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune, senza alterare la destinazione e senza impedire l’altrui pari uso.
Per innovazione invece deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa, ma solamente quella modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o muta la destinazione originaria, e viene deliberata dalla maggioranza dei condomini.
Sono invece innovazioni vietate soltanto quelle che pur essendo volute dalla maggioranza nell’interesse del condominio compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri.
Il legislatore della riforma L.220/2012, al fine di favorire la realizzazione di alcuni impianti in condominio, ha introdotto un nuovo secondo comma all’articolo 1120 c.c., che prevede che i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma 1136 possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore hanno ad oggetto:
-le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
-le opere e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguono a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
-l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativa, anche da satellite o via cavo.
Il legislatore, per tali innovazioni dirette a valorizzare l’immobili, ha introdotto un quorum inferiore rispetto a quello previsto per le innovazioni comuni: metà del valore dell’edificio anziché due terzi.
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