L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 8 aprile 2013 è intervenuta a chiarire la situazione in merito al pagamento o meno dell’imposta di bollo nel caso di presentazione della DIA (Dichiarazione inizio attività) e SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Denuncia inizio attività e Scia esenti da bollo.
Denuncia inizio attività e Scia esenti da bollo. Orbene, secondo l’Agenzia l’imposta di bollo, in caso di presentazione di DIA o SCIA, non va pagata e ciò in base a quanto stabilito dal Dpr n.642 del 1972 che impone il versamento dell’imposta di bollo solo per le istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte dell’amministrazione, quindi di un’ autorizzazione oppure il rilascio di certificati.
E dal momento che la presentazione della Dia non prevede l’emanazione di un provvedimento, di un’autorizzazione, essendo la Dia una semplice comunicazione, l’imposta di bollo in tal caso non va pagata.
Lo stesso dicasi per la Scia poiché la L. n.122 del 2010 ha equiparato la Dia alla Scia: dunque neanche la presentazione della Scia implica il pagamento dell’imposta di bollo a meno che a seguito della sua presentazione non sia previsto il rilascio di un provvedimento da parte della P.A.
No al pagamento del bollo per denuncia inizio attività e Scia
Nel caso, poi, di richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio che va inviata al Comando dei Vigili del Fuoco ogni 5 anni mediante una dichiarazione attestante la mancanza di variazioni riguardo le condizioni di sicurezza, l’Agenzia ha ritenuto che anch’esse siano esenti dal pagamento dell’imposta di bollo in quanto alla dichiarazione non corrisponde l’emanazione di alcun provvedimento.
Al contrario, la richiesta di nulla osta di fattibilità che i titolari di attività sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco richiedono preventivante a quest’ultimi impone il pagamento dell’imposta di bollo poiché a tale richiesta segue un provvedimento della PA di rilascio del nulla osta e quindi di un provvedimento.
Per ciò che concerne, infine, le richieste di controlli in corso d’opera, volte ad attestare la corrispondenza dei lavori alle disposizioni in materia di prevenzione antincendio, l’Agenzia ha ritenuto che se a seguito dei controlli suddetti la PA rilasci un atto amministrativo, le richieste sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo; nel caso, invece, in cui la Pa non emani alcun atto, l’istanza presentata è esente dall’imposta di bollo.
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