Scade il 30 marzo 2012 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per i lavori che continuano oltre il periodo d’imposta. Detrazione 55%. Comunicazione lavori entro il 30 marzo 2012.
Detrazione 55%. Comunicazione lavori entro il 30 marzo 2012.
La comunicazione va fatta on line, dal contribuente o attraverso un soggetto incaricato, all’agenzia delle entrate ed è obbligatoria per le spese sostenute dal 2009 in poi, se i lavori proseguono per più periodi di imposta.
La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui sono state sopportate le spese. In particolare, per le persone fisiche la comunicazione va inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le relative spese. Nel 2012 il termine per la comunicazione è slittato al 30 marzo in quanto quest’anno è bisestile.
Detrazione 55%. Comunicazione lavori entro il 30 marzo 2012.
Al contrario, la comunicazione non deve essere fatta da quei contribuenti che hanno iniziato e terminato i lavori di riqualificazione energetica nello stesso periodo di imposta.
Nel modello di comunicazione via internet occorre indicare i dati anagrafici del contribuente ma anche i dati riguardanti l’immobile per cui si chiede l’agevolazione del 55%, nonché i vari tipi di interventi eseguiti, il costo totale delle spese sostenute, infine la data in cui sono iniziati i relativi lavori di riqualificazione energetica.
Detrazione 55%. Comunicazione lavori entro il 30 marzo 2012.
Qualora il contribuente non trasmetta all’Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione o la trasmetta in ritardo (oltre il 30 marzo 2012), non decade dal diritto di ottenere la detrazione del 55%, ma è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 258 ad euro 2.065 (art.11, d.lgs 471/1997).
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da farsi entro il 30 marzo 2012, non va confusa con quella da effettuarsi all’Enea. Infatti, la prima è una comunicazione in più che deve essere eseguita e che quindi diventa un obbligo solo nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica non siano terminati nello stesso periodo di imposta in cui hanno avuto inizio.
La comunicazione all’Enea, al contrario, se non viene effettuata determina la decadenza dal beneficio della detrazione. In questo caso la comunicazione telematica va fatta all’Enea entro 90 giorni dal collaudo finale. Nel caso di opere che non richiedono alcun collaudo, il termine decorre dalla data di consegna dei lavori. Per quanto concerne i documenti da trasmettere, questi variano a seconda della tipologia e della complessità dei lavori eseguiti.
Lascia un commento