Il super bonus del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico è stato anticipato dal 1° luglio al 6 giugno 2013. Detrazione 65% per il risparmio energetico: ridotti i massimali di spesa.
Detrazione 65% per il risparmio energetico: ridotti i massimali di spesa. Quindi, da ieri per coloro che abbiano eseguito o stiano eseguendo lavori di riqualificazione energetica vi è la possibilità di detrarre il 65% sulle spese sostenute.
Si viene in tal modo incontro a coloro che sono pronti già da questo mese ad eseguire i pagamenti e che in base al vecchio testo di legge avrebbero dovuto aspettare luglio per eseguire il bonifico dei pagamenti per poter usufruire della maggiore detrazione del 65% e non del 55%. Per le imprese, tale anticipo permette di evitare di dover ritardare fino a luglio la fine dei lavori in modo da consentire ai proprietari di poter usufruire di un bonus maggiorato.
Dunque, a partire da ieri, 6 giugno 2013, e fino al 31 dicembre 2013 (fino al 30 giugno 2014 per interventi su parti comuni condominiali), per le spese sostenute per eseguire interventi di riqualificazione energetica, si usufruisce della detrazione maggiore del 65% e non del 55%.
Nei bonifici va indicato sempre lo stesso riferimento normativo, ossia art.1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006. Ciò che cambia è invece il limite massimo di spesa che viene ridotto rispetto a prima.
In pratica, se prima per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaia a condensazione il limite di spesa era pari a 54.545,45 euro, oggi è di 46.153,84 euro. Ma ciò non deve preoccupare in quanto in entrambi i casi l’importo massimo della detrazione è rimasto sostanzialmente lo stesso e non può essere superato: 30 mila euro.
Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi limiti di spesa per le diverse tipologie di interventi ammissibili e in parentesi quali erano i limiti di spesa per gli interventi eseguiti prima del 6 giugno 2013:
– Per l’installazione di pannelli solari volti alla produzione di acqua calda sanitaria: 92.307,69 euro per lavori dal 6.6.2013 al 31 dicembre 2013 (109.090,91 euro per lavori fino al 5 giugno 2013);
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaia a condensazione: 46.153,84 euro per lavori dal 6.6.2013 al 31 dicembre 2013 ( 54.545,45 euro per lavori fino al 5 giugno 2013);
– Installazione di strutture opache verticali come i cappotti o le pareti isolanti, strutture opache orizzontali, come i pavimenti o le coperture, finestre con infissi: 92.307,69 euro per lavori dal 6.6.2013 al 31 dicembre 2013 ( 109.090,91 euro fino al 5 giugno 2013);
– Riqualificazione generale degli immobili: 153.846,15 euro per lavori dal 6.6.2013 al 31 dicembre 2013 ( 181.818,18 euro per lavori fino al 5 giugno 2013);
– Gli stessi interventi finora visti, ma eseguiti su parti comuni condominiali o sull’intero edificio condominiale: gli stessi importi summenzionati in base alla tipologia di intervento fino al 30 giugno 2014).
Per tutti gli interventi summenzionati, ad esclusione di quelle sulle parti comuni condominiali, la detrazione del 65% varrà fino al 31 dicembre 2013; dopo tale data, quindi dal 1° gennaio 2014 si ha la possibilità di usufruire solo della detrazione del 36%, non più del 65%. Dal 1° luglio 2014, anche per i lavori in condominio rimarrà la detrazione del 36%.
Il limite massimo di spesa è cambiato anche per ciò che concerne la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prorogata anch’essa fino al 31 dicembre 2013. Per la ristrutturazione edilizia la detrazione è del 50% fino a fine dicembre 2013 e ha un limite di spesa di 96 mila euro; al contrario, quando era prevista per le stesse opere la detrazione del 36% il limite massimo di spesa era di 48 mila euro.
Cameli dice
Puo leggere l’articolo di approfondimento che trova nell’articolo dedicato alle detrazioni per il risparmio energetico, andando sulle parole evidenziate in celeste o in grassetto.
Ignat dice
mi daonmdo se un libero proffesionista puòrecuprare l’iva al 21% e al detrazione fiscale oppure bisogna scegliere uno dei due?