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Detrazione box auto di pertinenza

15 Aprile 2013 by Redazione 2 commenti

detrazione box

Qualora si vadano a costruire delle autorimesse e posti auto di pertinenza della casa, ai sensi dell’art. 16 bis del Tuir si può ottenere la detrazione fiscale del 36%, aumentata del 50% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013. Detrazione box auto di pertinenza.

Detrazione box auto di pertinenza. La risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 ha chiarito che la detrazione in questione si applica solo nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione di edificio esistente o nel caso di demolizione e fedele ricostruzione. Al contrario, non sono ammesse all’agevolazione fiscale le spese sostenute per la costruzione di una casa nuova.

detrazione boxSe si interviene con opere di ristrutturazione della casa, ma la ristrutturazione avvenga senza demolizione ma con ampliamenti, la detrazione spetta solo per le spese sostenute per la parte già esistente di casa poiché gli ampliamenti rappresentano comunque una nuova costruzione.

Per la detrazione delle spese sostenute per la costruzione del box auto pertinenziale, con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 l’Agenzia ha chiarito che se il box viene terminato prima della casa, ciò non compromette l’agevolazione, sempre che però il box sia funzionale all’abitazione.

Detrazione box auto di pertinenza: procedura per l’agevolazione

Quanto speso per la costruzione dell’autorimessa o posto auto deve essere fatturato dall’appaltatore e pagato dal beneficiario dell’agevolazione fiscale separatamente rispetto alle spese sostenute per la casa. Rientrano, inoltre, nella detrazione anche le spese accessorie (che possono essere pagate anche con metodi diversi dal bonifico), solo per la quota relativa all’autorimessa, non anche per quella relativa alla casa. Stesso discorso vale per le altre spese: di progettazione, perizie ecc.

detrazione boxPer poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario che le spese siano pagate mediante bonifico bancario o postale e che in esso risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, nonché il codice fiscale o la partita iva di colui che riceve il versamento.

Inoltre, nel momento in cui si andrà a fare la dichiarazione dei redditi, ossia l’anno prossimo, occorrerà inserire le varie indicazioni necessarie, in luogo della comunicazione preventiva al centro Operativo di Pescara abrogata a maggio del 2011.
Va ricordato, infine, che per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 la detrazione non è del 36% ma del 50% e va calcolata su un importo massimo non più di 48mila euro, ma di 96mila euro, ripartito in 10 rate annuali dello stesso importo.

Detrazione box auto di pertinenza – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Michele dice

    23 Aprile 2013 alle 23:17

    Buonasera, sto per acquistare casa (nuova costruzione) con annesso box doppio,il venditore mi informa che posso usufruire di questa detrazione.
    Non potendo acquistare ora l’immobile mi vine proposto di acquistare ora solo il box per poter usufruire del 50% di detrazione e poi andare a rogito a settembre per temrinare l’acquisto della casa.
    Come devo procedere? E’possibile farlo? Grazie anticipatamente!

    Rispondi

Trackback

  1. Detrazione ristrutturazioni:altri interventi ammessi alla detrazione ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:22

    […] costruzione di garage o posti auto; possono richiedere la detrazione anche coloro che acquistino box o posti auto pertinenziali già realizzati, purché il venditore abbia rilasciato un’attestazione […]

    Rispondi

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