Nell’acquisto per l’installazione di un impianto fotovoltaico può essere accaduto di non aver indicato, nella causale del bonifico i riferimenti necessari ai fini della detrazione fiscale. Detrazione fotovoltaico: correzione errori bonifico.
Detrazione fotovoltaico: correzione errori bonifico. Tale dimenticanza o errore può essere sanato con l’emissione di un nuovo bonifico a favore dell’impresa installatrice dell’impianto.
E’ quanto è stato suggerito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012 che ha approfondito il caso dell’acquisto di un box della relativa ritenuta d’acconto pertinenziale che è stato saldato mediante bonifico nel 2011, ma senza indicare nel bonifico stesso il riferimento normativo per la detrazione del 36-50% ed i codici fiscali dell’ordinante il bonifico e del beneficiario dello stesso.
Come effettuare la correzione degli errori del bonifico per la detrazione fotovoltaico
Detrazione fotovoltaico: correzione errori bonifico. Secondo l’Agenzia, in tal caso può essere rifatto nel 2012 a favore dell’impresa installatrice un nuovo bonifico, bancario o postale, contenete però tutti i dati richiesti; ciò permette l’applicazione della relativa ritenuta d’acconto. Spetta però all’ordinante il bonifico concordare con il beneficiario dello stesso le modalità di restituzione dell’importo nuovamente pagato.
Per cui, coloro che nel 2012 hanno acquistato un impianto fotovoltaico e lo hanno pagato nello stesso anno mediante bonifico privo dei dati richiesti per la detrazione fiscale, possono rifare nuovamente un altro bonifico all’impresa installatrice.
In ogni caso, tale possibilità spetta a coloro che, prima della conferma dell’Agenzia sulla possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale del 36-50%, non hanno effettuato nel 2012 tali bonifici con i relativi dati richiesti. Così, tali soggetti, eseguendo un nuovo pagamento con bonifico nel 2013, potranno ottenere la detrazione del 36%, o del 50% per i pagamenti eseguiti fino al 30 giugno 2013, per quanto versato nel 2013, nella dichiarazione dei redditi relativa a tate periodo d’imposta.
Non potranno in nessun caso essere corretti i pagamenti effettuati in forme diverse dal bonifico, ossia con assegni o in contanti. Altresì, tale correzione dei bonifici mancanti dei dati richiesti è possibile solo se il bonifico è stato effettuato l’anno precedente. Questo significa che non possono essere corretti nel 2013 i bonifici eseguiti nel 2011, ma solo quelli del 2012.
Infine, la correzione dei bonifici effettuati per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici è consentita solo da chi non ha anche richiesto l’agevolazione della tariffa incentivante. Possono, al contrario, essere cumulati con l’agevolazione del 36-50% lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.
Detrazione fotovoltaico: correzione errori bonifico – di Redazione
Ezio narciso dice
Buongiorno,quale tipo di bonifico devo utilizzare per usufruire dell’agevolazione del 50per cento?
Ristrutturazione edilizia o risparmio energetico?
Grazie
MARINELLA dice
Buon giorno,
vorrei sapere se è suficiente indicare ristrutturazione edilizia o pagamento per installazione impianto fotovoltaico.
grazie, saluti
marinella