L’ultimo decreto sviluppo di giugno 2012 ha fissato fino al 30 giugno 2013 il termine per fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Detrazione ristrutturazione 50%: le spese cumulabili.
Detrazione ristrutturazione 50%: le spese cumulabili. L’importo massimo di spesa (96.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i comproprietari dell’immobile, in relazione alle quote di proprietà di ciascuno.
Per quanto concerne invece i lavori eseguiti al condominio, sono considerati come un’agevolazione autonoma, eventualmente cumulabile con opere eseguite sulla singola unità abitativa.
La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Nelle agevolazioni restano escluse le opere di ampliamento.
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.
E ancora, tra le spese ammesse rientrano anche quelle per la progettazione dei lavori, per l’acquisto dei materiali, le prestazioni professionali richieste dal titolare, eventuali relazioni o perizie, gli oneri di urbanizzazione e altri costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi.
Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, non è richiesto il pagamento tramite bonifico. Inoltre, non è necessario che colui che sostiene l’onere dell’intervento edilizio sia anche proprietario dell’immobile.
La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
In caso di vendita dell’immobile, il cedente dovrebbe scegliere se continuare o meno a usufruire del beneficio o trasferirlo all’acquirente. In assenza di indicazioni, la detrazione si trasferisce al nuovo soggetto.
Inoltre si ricorda che, per gli interventi sulle singole unità abitative il pagamento tramite bonifico dovrà essere eseguito dal soggetto proprietario o detentore, mentre per gli interventi sulle parti comuni, gli adempimenti vanno curati dall’amministratore.
Detrazione ristrutturazione 50%: le spese cumulabili – di Elisabetta Paladini
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