Detrazione 36%: auto-dichiarazione per individuare data inizio lavori. Nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori agevolati al 36% e quindi non occorra presentare alcuna domanda al Comune, la data di inizio dei lavori deve essee indicata in una auto-dichiarazione sottoscritta dal contribuente.
Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 novembre scorso in cui elencava i documenti da conservare ai fini della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie iniziate dopo il 14 maggio 2011, ossia dalla data in cui non occorre più inviare la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara.
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione, che prima veniva indicata nella comunicazione al centro operativo, deve essere dunque dichiarata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, tra l’altro, deve indicare anche che le spese sostenute sono agevolate al 36%.
L’indicazione della data di inizio lavori è importante anche per accertare il termine entro cui eseguire eventuali frazionamenti dell’immobile in più unità immobiliari e ciò al fine di usufruire di un maggior limite di spesa agevolabile.
Infatti, per le spese sostenute dopo il primo ottobre 2006 la detrazione spetta fino a un limite di spesa massimo di 48mila euro per ogni unità immobiliare.
Per cui qualora alla fine dei lavori di ristrutturazione su un unico immobile si preveda di ottenere due unità immobiliari, previo frazionamento al catasto, è opportuno eseguire tale operazione prima dell’inizio dei lavori in modo da poter beneficiare di un limite di spesa doppio, ossia di 48mila euro per ciascuna unità immobiliare ottenuta dalla ristrutturazione.
Inoltre, si consideri che mediante una recente interrogazione parlamentare del 9 novembre 2011 è stato confermato che il limite di spesa massimo detraibile va riferito all’immobile ed alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Si ricorda, a tal fine, che sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Infine, va ricordato che la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie spetta anche ai familiari conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’abitazione oggetto dei lavori, dell’inquilino o del comodatario, a condizione che essi sostengano tale spese, a loro fatturate, tramite bonifico e che la convivenza sussista già al momento dell’inizio dei lavori.
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