Si avrà tempo fino 31 dicembre 2012 per poter usufruire della detrazione fiscale del 36% per le spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Detrazione 36% ristrutturazioni edilizie.
Detrazione 36% ristrutturazioni edilizie. La proroga riguarda anche la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Il bonus si riferisce a tutte le abitazioni facenti parte di edifici i integralmente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Mentre non hanno alcuna scadenza e possono essere sempre richieste le agevolazioni per usufruire :
– dell’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni riguardanti interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione su edifici destinati ad abitazione privata;
– dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti comperati per la realizzazione di abitazioni non di lusso, indipendentemente se siano prima casa o meno);
– della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui ottenuti per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Si potranno detrarre dunque dall’imposta sul reddito delle persone fisiche tutte spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per opere di ristrutturazione di case e di parti comuni di edifici residenziali.
Il beneficio sul quale va calcolata la detrazione compete fino al limite massimo di spesa di Euro 48.000, importo che va riferito alla singola unità immobiliare sottoposta a lavori di ristrutturazione e non alla persona che effettivamente ha sostenuto le relative spese.
Di conseguenza se i lavori sono stati eseguiti su un immobile da marito e moglie, entrambi proprietari dell’abitazione, l’ ammontare complessivo di spesa di euro 48.000 va suddiviso tra loro.La detrazione è poi ripartita in 10 anni.
I contribuenti aventi un’età non inferiore a 75 e 80 anni possono decidere di distribuire la detrazione rispettivamente in cinque anni o tre anni. Ad esempio colui che al 31 dicembre 2010 abbia 75 anni e abbia nello stesso anno compiuto dei lavori di ristrutturazione può ripartire la detrazione, anziché in 10 anni, in cinque rate dello stesso importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Facciamo un esempio pratico: se nel 2010 si sostenute spese di ristrutturazione pari a euro 30.000, da questa somma si possono detrarre euro 10.800, ossia il 36% di euro 30.000. I 10.800 euro potranno poi essere ripartiti in 10 anni, riuscendo così ad ottenere un risparmio d’imposta pari a euro 1.080 per ogni anno. Gli ultra settantacinquenni potranno ripartire invece la somma in 5 o 3 rate annuali, ottenendo un risparmio rispettivamente di euro 2.160 e 3.600 per ogni anno.
E’ opportuno capire che si tratta non di un rimborso, ma di una detrazione d’imposta con la conseguenza che se ad esempio la quota annua detraibile è pari a euro 1.080, da ripartire in 10 anni, e l’Irpef trattenuta o da pagare nell’anno in questione è di euro 1.000, la restante parte di euro 80 non può essere in alcun modo recuperata o restituita.
La detrazione compete solo per le spese fatte nell’anno. Per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione spetta con riferimento all’anno di esecuzione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In questo caso la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui attribuibile, sempre ché la stessa sia stata concretamente pagata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
– Soggetti che possono chiedere la detrazione;
– Opere per le quali compete l’agevolazione;
– Interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia;
– Altri tipi di interventi ammessi alla detrazione;
– Gli adempimenti da osservare per usufruire della detrazione 36%;
– Detrazione 36% e variazione della titolarità dell’immobile;
– Detrazione Irpef per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati.
[…] fiscali, come quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e quella del 36% per le ristrutturazioni edilizie, allora appare evidente che prima o poi bisogna mettere in conto […]