Chiunque abbia iniziato nel 2010 lavori edilizi finalizzati al risparmio energetico e non gli abbia ancora terminati al 31 dicembre 2010 può godere comunque della detrazione âbreveâ in cinque anni.  Detrazione del 55%: rate ripartite in 5 anni.
Detrazione del 55%: rate ripartite in 5 anni. Presupposto necessario è che le persone fisiche (quindi non imprenditori) ed i professionisti attestino che alla data del 31 dicembre 2010 i lavori non siano stati terminati in modo da poter distribuire in 5 anni la detrazione Irpef del 55% sulle spese da loro pagate nel 2010.
La detrazione del 55%, a differenza di quella al 36%, riguarda non solo i soggetti Irpef e gli immobili residenziali, ma anche i soggetti Ires e gli edifici non residenziali.
Ritornando allâattestazione di cui sopra, la stessa va fatta prima della dichiarazione dei redditi e conservata insieme a tutta la documentazione senza però essere inviata. La mancanza dellâattestazione non consente di potersi avvantaggiare dellâanticipazione della detrazione e dellâinoltro dei documenti allâEnea, ma fa sĂŹ che lo sconto si possa avere solamente una volta che siano stati osservati tutti gli adempimenti occorrenti tra cui appunto lâinvio della documentazione allâEnea. Per cui se i lavori verranno ultimati il 31 dicembre 2011, cui seguirĂ lâinvio allâEnea nei successivi 90 giorni, allora le spese sostenute nel 2010 verranno ripartite in 10 anni, cosĂŹ come previsto dalla Legge di stabilitĂ del 2011 (n. 220 del 13.12.2010, art.1, comma 48), iniziando dalla dichiarazione dei redditi del 2011.
Coloro che optino di non rilasciare lâattestazione riguardo alla non ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2010 è una scelta che conviene solo se si ha nella dichiarazione dei redditi relativa al 2010 un Irpef lorda (indicata al rigo RN5) minore rispetto a tutte le detrazioni dâimposta segnalate nei righi che vanno da RN6 a RN21 della dichiarazione stessa. Non vanno al contrario considerate le detrazioni incapienti come quelle previste ad esempio per i genitori con almeno 4 figli a carico ed indicate nel rigo RN29.
Dunque, al fine di poter accedere allâagevolazione sul risparmio energetico non è necessario presentare alcuna dichiarazione preventiva allâamministrazione finanziaria, ma basta inoltrare una comunicazione di fine lavori allâEnea entro 90 giorni dalla ultimazione degli stessi, pena la perdita dello sconto fiscale.
Sempre ai fini dellâagevolazione le persone fisiche ed i lavoratori autonomi sono obbligati ad effettuare i bonifici, in base al c.d. principio di cassa.
Quando venne introdotta per la prima volta tale agevolazione, ossia nel 2007, i termini per la presentazione della documentazione allâEnea erano ridotti a 60 giorni dalla fine dei lavori e dovevano pervenire comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. A seguito della proroga dellâagevolazione fino al 2010, i termini previsti per lâinoltro dei documenti allâEnea sono stati aumentati fino a 90 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Detto questo, si evince che affinchĂŠ si possa usufruire dello sconto fiscale è necessario che solo i bonifici siano stati effettuati nel periodo agevolato. Invece non è necessario che anche i lavori siano ultimati al 31 dicembre 2011. Questâultimi possono tranquillamente terminare anche negli anni seguenti, ma essendo chiaro che solo a seguito della ultimazione degli stessi e quindi con lâinvio della documentazione allâEnea nei successivi 90 giorni dalla fine lavori si può usufruire dellâagevolazione, ne deriva che solo dopo tale adempimento si potrĂ iniziare a detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.
Dunque, il contribuente che non sia ancora in possesso della documentazione inviata allâEnea, delle ricevute fiscali, delle fatture, delle ricevute dei bonifici comprovanti le spese sostenute, in quanto i lavori non sono ancora stati terminati, può comunque servirsi della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo dâimposta purchĂŠ attesti che i lavori sono ancora in corso di realizzazione, ossia non siano ancora ultimati.
Grazie a tale attestazione, da conservare con gli altri documenti e da non inviare, si ha diritto alla detrazione breve in 5 anni. In mancanza la detrazione viene rimandata al momento dellâinvio della comunicazione allâEnea.
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