Chiunque abbia iniziato nel 2010 lavori edilizi finalizzati al risparmio energetico e non gli abbia ancora terminati al 31 dicembre 2010 può godere comunque della detrazione “breve” in cinque anni. Detrazione del 55%: rate ripartite in 5 anni.
Detrazione del 55%: rate ripartite in 5 anni. Presupposto necessario è che le persone fisiche (quindi non imprenditori) ed i professionisti attestino che alla data del 31 dicembre 2010 i lavori non siano stati terminati in modo da poter distribuire in 5 anni la detrazione Irpef del 55% sulle spese da loro pagate nel 2010.
La detrazione del 55%, a differenza di quella al 36%, riguarda non solo i soggetti Irpef e gli immobili residenziali, ma anche i soggetti Ires e gli edifici non residenziali.
Ritornando all’attestazione di cui sopra, la stessa va fatta prima della dichiarazione dei redditi e conservata insieme a tutta la documentazione senza però essere inviata. La mancanza dell’attestazione non consente di potersi avvantaggiare dell’anticipazione della detrazione e dell’inoltro dei documenti all’Enea, ma fa sì che lo sconto si possa avere solamente una volta che siano stati osservati tutti gli adempimenti occorrenti tra cui appunto l’invio della documentazione all’Enea. Per cui se i lavori verranno ultimati il 31 dicembre 2011, cui seguirà l’invio all’Enea nei successivi 90 giorni, allora le spese sostenute nel 2010 verranno ripartite in 10 anni, così come previsto dalla Legge di stabilità del 2011 (n. 220 del 13.12.2010, art.1, comma 48), iniziando dalla dichiarazione dei redditi del 2011.
Coloro che optino di non rilasciare l’attestazione riguardo alla non ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2010 è una scelta che conviene solo se si ha nella dichiarazione dei redditi relativa al 2010 un Irpef lorda (indicata al rigo RN5) minore rispetto a tutte le detrazioni d’imposta segnalate nei righi che vanno da RN6 a RN21 della dichiarazione stessa. Non vanno al contrario considerate le detrazioni incapienti come quelle previste ad esempio per i genitori con almeno 4 figli a carico ed indicate nel rigo RN29.
Dunque, al fine di poter accedere all’agevolazione sul risparmio energetico non è necessario presentare alcuna dichiarazione preventiva all’amministrazione finanziaria, ma basta inoltrare una comunicazione di fine lavori all’Enea entro 90 giorni dalla ultimazione degli stessi, pena la perdita dello sconto fiscale.
Sempre ai fini dell’agevolazione le persone fisiche ed i lavoratori autonomi sono obbligati ad effettuare i bonifici, in base al c.d. principio di cassa.
Quando venne introdotta per la prima volta tale agevolazione, ossia nel 2007, i termini per la presentazione della documentazione all’Enea erano ridotti a 60 giorni dalla fine dei lavori e dovevano pervenire comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. A seguito della proroga dell’agevolazione fino al 2010, i termini previsti per l’inoltro dei documenti all’Enea sono stati aumentati fino a 90 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Detto questo, si evince che affinché si possa usufruire dello sconto fiscale è necessario che solo i bonifici siano stati effettuati nel periodo agevolato. Invece non è necessario che anche i lavori siano ultimati al 31 dicembre 2011. Quest’ultimi possono tranquillamente terminare anche negli anni seguenti, ma essendo chiaro che solo a seguito della ultimazione degli stessi e quindi con l’invio della documentazione all’Enea nei successivi 90 giorni dalla fine lavori si può usufruire dell’agevolazione, ne deriva che solo dopo tale adempimento si potrà iniziare a detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.
Dunque, il contribuente che non sia ancora in possesso della documentazione inviata all’Enea, delle ricevute fiscali, delle fatture, delle ricevute dei bonifici comprovanti le spese sostenute, in quanto i lavori non sono ancora stati terminati, può comunque servirsi della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta purché attesti che i lavori sono ancora in corso di realizzazione, ossia non siano ancora ultimati.
Grazie a tale attestazione, da conservare con gli altri documenti e da non inviare, si ha diritto alla detrazione breve in 5 anni. In mancanza la detrazione viene rimandata al momento dell’invio della comunicazione all’Enea.
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