In tema di bonus per interventi di ristrutturazione e interventi volti al risparmio energetico è intervenuta una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Detrazioni 36 e 55% per le opere a cavallo d’anno
Detrazioni 36 e 55% per le opere a cavallo d’anno. E’ possibile la detrazione Irpef del 36%, nonché l’applicazione dell’Iva del 10% alla fornitura con posa in opera di addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni qualora l’installazione comporti delle modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’immobile e/o dei relativi impianti.
Ciò rappresenta uno dei chiarimenti fatti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E con cui è intervenuta in merito ai benefici fiscali previsti per le opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
In particolare la precisazione riguarda il momento di inizio della detrazione del 55% nei casi in cui i bonifici siano effettuati da persone fisiche che non siano imprenditori e da professionisti in anni precedenti rispetto a quello della ultimazione dei lavori e alla trasmissione di tutta la documentazione all’Enea.
Dunque, l’Agenzia ha affermato che nel caso suindicato si applica sempre il principio di cassa, per cui si detrae il 55% delle “spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011)”.
Di conseguenza per le prime la ripartizione è in 5 anni, invece per le seconde è in 10, anche se riferite al medesimo intervento”.
Cosa accade nel caso di immobile ad uso promiscuo?
Qualora un professionista svolga la propria attività all’interno della sua abitazione potrà comunque usufruire della detrazione del 55% anche per le spese sul risparmio energetico che tra l’altro ha dedotto al 50% dal suo reddito di lavoro autonomo.Ne deriva che la deduzione dal reddito professionale delle spese sul risparmio energetico sull’abitazione ad uso promiscuo non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef del 55%.
Cosa succede invece in caso di spese non indicate nella comunicazione inviata all’Enea?
In tali casi, in particolare dal 2009 in poi è possibile rettificare le precedenti comunicazioni fatte all’Enea entro il termine di presentazione del modello Unico nel quale la spesa può essere portata in detrazione.
Così se nella scheda informativa o nell’attestato di qualificazione energetica (dal 2013 Ape) non siano indicate ulteriori spese sostenute è possibile inviare telematicamente una nuova comunicazione con cui si annulla e si sostituisce quella trasmessa precedentemente.
Tale invio è l’unico modo per far valere eventuali spese non indicate nella prima comunicazione inviata all’Enea; di conseguenza qualora la correzione non pervenga entro il termine previsto non portà neanche ssere effettuata la relativa detrazione.
Nel caso, poi, in cui si siano sostenute ulteriori spese non comunicate all’Enea e queste riguardino gli anni 2007 e 2008, la correzione non potrà essere effettuata per via telematica poiché le procedure informatiche dell’Enea sono abilitate solo dal 2009. Ne deriva che per gli anni 2007 e 2008, la detrazione del 55% per le spese che non siano state indicate nella scheda informativa originariamente inviata possono essere riconosciute unicamente nel caso in cui il contribuente riesca a documentarle in sede di controllo formale dei modelli Unici e sempre che abbia osservato tutti gli adempimenti attinenti al beneficio.
Spese sostenute da più comproprietari
Nel caso in cui il bonifico e la fattura sono intestati a uno solo dei comproprietari anche se la spesa per la ristrutturazione è stata sostenuta da entrambi, la detrazione del 36% spetta anche al soggetto che non è indicato nei documenti sempre che “nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta” e che il soggetto, che non ha inviato la comunicazione al Centro operativo di Pescara, indichi nella colonna 3 dei righi da RP35 a RP42 del modello Unico PF il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.
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