Detrazioni per ristrutturazioni edilizie: ecco le ultime novità. Negli ultimi mesi le manovre che si sono succedute hanno introdotto delle modifiche nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie finalizzate alla semplificazione degli incentivi previsti per tali lavori.
Ma vediamo nel dettaglio le novità introdotte con riguardo alla detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
Una prima novità ha riguardato l’eliminazione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara a partire dal 13 maggio 2011 per le ristrutturazioni volte al conseguimento della detrazione fiscale del 36%.
Si è poi previsto che occorra indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile. Se i lavori vengano realizzati dal detentore dell’immobile, allora bisogna indicare anche gli estremi dell’atto di registrazione, sia esso comodato d’uso o affitto o altro ancora.
Inoltre, ai fini della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie è intervenuta recentemente anche l’Agenzia delle Entrate che con provvedimento del 2 novembre 2011 ha fatto un elencazione dei documenti che il contribuente è tenuto a conservare ed a esibire qualora gli vengano richiesti per eventuali controlli. Il suddetto provvedimento indica che devono essere conservati per una durata di 5 anni:
– le abilitazioni amministrative, quali concessioni edilizie, autorizzazioni o comunicazioni inizio lavori. Qualora si tratti di opere che non richiedano uno specifico titolo abilitativo, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui venga indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che i lavori effettuati rientrano tra quelli agevolabili;
– la domanda di accatastamento degli immobili, qualora non ancora censiti;
– le ricevute di pagamento dell’Ici, qualora sia dovuta;
– la delibera assembleare di approvazione dell’effettuazione dei lavori qualora i lavori riguardino
parti comuni di condomini e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso di opere effettuate dal
detentore, se diverso da familiari;
– La comunicazione preventiva, mediante raccomandata a/r, indicante la data di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, qualora sia obbligatoria;
– La copia delle fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute;
– Le ricevute dei bonifici.
La documentazione vista sinora deve poi essere intestata a coloro che usufruiscono della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, con esclusione dell’ipotesi in cui i lavori interessino le parti comuni del condominio.
Altra novità introdotta dalle recenti manovre riguarda la riduzione della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati dal contribuente per poter fruire degli oneri deducibili o per i quelli spetta la detrazione d’imposta. Dal 1° luglio 2011 la ritenuta che le banche o le poste hanno l’obbligo di operare al momento del pagamento del bonifico a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle imprese che effettuano i lavori è stato diminuito dal 10% al 4%.
Ulteriore novità in materia di ristrutturazioni edilizie è la soppressione, a partire dal 14 maggio 2011, dell’indicazione del costo della manodopera nelle fatture.
Tale semplificazione si applica anche ai documenti emessi dopo tale data ma che si riferiscono a lavori realizzati anteriormente.
Inoltre, qualora le ristrutturazioni edilizie riguardino un immobile in comproprietà occorre fare una distinzione. Se le spese di ristrutturazione siano state sostenute da un’unica persona, questa sarà l’unica beneficiaria della detrazione del 36%, indipendentemente dal fatto che sia o meno l’unico possessore dell’immobile.
Al contrario, qualora le fatture ed i bonifici siano intestati ad un solo soggetto ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da tutti i comproprietari dell’immobile, allora la detrazione del 36% spetterà anche a coloro che non siano stati indicati in tali documenti, sempre che però siano annotati in fattura l’entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti gli interessati.
Infine, altre novità sono state previste in caso di vendita dell’immobile e trasferimento del credito
In pratica, la Manovra di Ferragosto ha previsto che il venditore dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione può continuare a usufruire della detrazione non ancora utilizzata oppure può trasferire il diritto al compratore per i periodi di imposta ancora rimasti.
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