Si avvicina sempre più il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda a tal proposito che per presentare il modello semplice , il 730, sono previste due scadenze: il 30 aprile 2012 per chi presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta, il 31 maggio per chi si rivolge ad un commercialista, ragioniere o ai Centri di assistenza fiscale. Dichiarazione dei redditi e casa
Dichiarazione dei redditi e casa. Dato che le varie manovre succedutesi nel 2011 hanno portato all’introduzione di numerose novità in materia di casa (Imu, cedolare secca, detrazione 36%, imposta sulle case all’estero), di conseguenza vi saranno anche delle novità nella dichiarazione dei redditi.
Per la detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione della casa, è venuto meno l’obbligo della comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di pescara. Nella dichiarazione dei redditi occorre però compilare ora un’apposita sezione in cui verranno indicati i dati catastali della casa.
Se si è comprata casa nel 2011, con spostamento delle rate rimanenti della detrazione, la numerazione delle rate da indicare nei righi che vanno da E41 ad E44 deve iniziare dal numero immediatamente seguente a quello riportato l’anno precedente nella dichiarazione dei redditi del venditore.
Se si sono affittate case, con l’introduzione dell’aliquota fissa del 21% invece dell’irpef, chi ha optato per la cedolare secca deve compilare altre parti apposite della dichiarazione (nel riquadro B del modello 730 o in quello RB del modello Unico sono state aggiunte le sezioni I e II, riservate alla cedolare secca).
Inoltre, per gli immobili di interesse storico ed artistico è previsto l’uso di un apposito codice da indicare nella dichiarazione. Il codice è il 16, aggiunto nella colonna 2 (utilizzo) nel quadro riguardante i fabbricati.
Per coloro che possiedono case all’estero e che abbiano presentato il modello 730, devono presentare anche il modello Unico, compilando però solo il quadro RM. Quindi le case all’estero vanno dichiarete solo nel modello Unico.
Per ciò che concerne gli altri aspetti della casa, non vi sono ulteriori adempimenti da seguire. Si ricordi che ai fini della detrazione del 19% sugli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto della prima casa, il bonus spetta solo in caso coincidano le figure del titolare del mutuo e del compratore della casa. E’ allo stesso modo detraibile, in caso di acquisto di abitazione principale, il 19% dei compensi versati agli intermediari.
Coloro che presentano il 730 hanno la possibilità di compensare il credito l’Imu utilizzando il modello F24. A tal fine deve anche essere compilato il quadro I della dichiarazione dei redditi. Qualora non si voglia compensare il credito del modello 730, questo verrà restituito dal sostituto.
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