Il diritto di proprietà dà al proprietario il potere di concedere servitù. Diritto di proprietà: le servitù prediali
Diritto di proprietà: le servitù prediali. Stando all’art. 1026 c.c., la servitù è una limitazione imposta al godimento di un fondo per l’utilità di un altro fondo apparentemente a diverso proprietario.
La servitù è posta a vantaggio del fondo dominante e non del suo proprietario, il quale riceve il vantaggio della servitù attraverso il suo bene. Pertanto, essendo una qualità dl fondo, essa è per sua natura indivisibile: si estende a ogni parte del fondo, costituendo un rapporto unitario e pertanto non potrà essere costituita, servita o perduta se non interamente,
L’atteggiamento del proprietario servente, deve consistere in un sopportare, lasciar fare, oppure in un non fare, cioè nel non esercitare taluna delle sue facoltà.
Tra gli esempi di servitù, possiamo citare:
–la servitù di passaggio a favore del proprietario del fondo dominante, che deve passare attraverso il fondo servente per raggiungere la sua proprietà;
–la servitù di non sopraelevare, in questo caso anche se sono rispettate le distanze legali, l’esistenza di una servitù non permette al proprietario del fondo servente di costruire oltre una certa altezza stabilita.
E ancora, le servitù prediali si estinguono per non uso ventennale, quindi per prescrizione e per confusione.
Si ha confusione quando i due fondi sono di proprietà dello stesso soggetto: in questo caso la servitù si estingue in base al principio nemini res sua servit.
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