Si ha un condominio quando in un edificio coesistono proprietà esclusive e parti comuni indivise, le une legate alle altre da un intimo nesso di reciproca complementarietà e funzionalità.Disciplina del condominio
Disciplina del condominio. In un condominio coesistono un regime di proprietà individuale dei piani o delle posizioni di piano (appartamenti) e un regime di proprietà collettiva sulle parti comuni.
Nel rapporto di accessorietà necessaria dei beni in comune rispetto a quelli in proprietà singola vanno poi individuati i beni in comune, definiti:
-necessari, all’esistenza stessa del condominio (fondamenta, muri circostanti l’edificio, tetto, ecc.)
-eventuali, che quindi possono anche mancare (casa del portiere, sala riunioni, locali per la portineria, ecc.)
-accessori, ad esempio l’ascensore, pozzi, cisterne, ecc.
La creazione di un condominio può formare oggetto di un contratto su cosa futura. E’ infatti frequente la vendita di appartamenti ancora da costruire. In tal caso ci si ritrova dinanzi a un condominio “in fieri”.
I modi in cui si costituisce il codominio sono diversi:
-il caso più ricorrente è quello in cui l’unico proprietario di un immobile trasferisce, con atto di compravendita, il diritto di proprietà su una o più unità dell’edificio;
-nel caso di edifici costruiti da cooperative, il condominio sorge solo dopo la stipula di contratti di mutuo e l’assegnazione degli appartamenti.
La nascita di un condominio si ha anche quando viene a sciogliersi una comunione preesistente oppure è costruito uno stabile aperto per almeno tre quarti del suo valore, oppure quando i partecipanti alla comunione della proprietà di un terreno deliberano di costruire su di esso un edificio, le cui singole unità immobiliari siano servite da cose ed impianti indivisi, ma sempre quando viene ad esistenza l’edificio.
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