
Ai sensi dell’art. 843 c.c. il proprietario del fondo ha l’obbligo di permettere l’accesso ed il passaggio del vicino attraverso il proprio fondo, qualora ciò sia necessario, al fine di consentirgli di costruire o riparare un muro o un’altra opera di sua proprietà o comune. Accesso al fondo: la disciplina.
Accesso al fondo: la disciplina. La necessità deve essere riferita all’accesso o al passaggio e non all’opera da compiere in quanto non si tratta qui di una servitù prediale.
Qualora con l’accesso si cagioni al proprietario del fondo una danno questi ha diritto ad un’indennità.
L’accesso deve, inoltre, essere permesso anche a chi voglia riprendere una cosa di sua proprietà che vi si trovi casualmente o un animale che sia scappato dalla sua custodia e via abbia trovato riparo.
Il proprietario del fondo può, però, impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale al proprietario. Scarica gratuitamente il fac simile di comunicazione di accesso.
Accesso al fondo per l’esercizio della caccia e della pesca
L’art. 482 c.c. dispone che il proprietario di un fondo non può impedire che altri vi entrino per esercitare la caccia, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi di legge o vi siano culture che potrebbero subire danni.
Comunque, il proprietario del fondo può opporsi a chi non è munito della licenza di caccia rilasciata dalla competente autorità o della licenza per l’esercizio della pesca.
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