Il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane non scolino nel terreno del vicino e convogliarle con gronde o canali, nel caso che esista un pubblico scolatoio.Disciplina acque.
Disciplina acque. Cosa può fare il proprietario del suolo:
– utilizzare le acque in esso esistenti, nei limiti delle leggi speciali;
– disporne anche in favore di altri, rispettando i diritti dei terzi;
– farne uso irrigatorio o industriale se il suo fondo è attraversato o limitato da acque non pubbliche e se esse scorrono naturalmente e non sono oggetto di diritti altrui.
Chi voglia aprire sorgenti o estrarre acqua o eseguire opere idrauliche, anche di canalizzazione e acquedotto, deve innanzi tutto rispettare la distanza stabilita per i fossi e per i canali dal confine della proprietà (pari cioè all’opera di convogliamento), poi deve osservare eventualmente le distanze maggiori richieste dalla tutela degli interessi dei terzi, ed eseguire qualsiasi opera atta a impedire danneggiamenti al regime delle acque pubbliche e private, e specificatamente impedire qualsiasi mutamento dannoso per lo stato dei fondi altrui.
Disciplina acque: lo scolo delle acque
Lo scolo delle acque deve seguire le seguenti regole:
– il fondo inferiore riceve le acque che scolino naturalmente, per cui sono già vietate da questa regola le forzature di tale andamento.
– Se per opere di sistemazione agraria è necessario modificare il deflusso naturale, il proprietario che da ciò abbia pregiudizio ha diritto a una congrua indennità..
Ovviamente questa norma non autorizza lo scarico nel fondo inferiore delle acque luride, neppure in sede di servitù coattiva.
Il proprietario di ciascun fondo ha l’obbligo di curare la manutenzione e sistemazione degli argini e, ove occorra, anche di costruirne nuovi o di creare altri opportuni ripari resi necessari dalla naturale variazione del corso delle acque, pena l’addebitamento delle spese affrontate e degli eventuali danni sopportati da chi vi abbia interesse e provveda direttamente, previa autorizzazione in via d’urgenza del giudice.
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