In caso di liti condominiali, cosa succede se un condomino è contrario? Dissenso del condomino alle controversie. Riforma condominio 2013
Dissenso del condomino alle controversie. Riforma condominio 2013. L’articolo 1132 c.c. disciplina il dissenso dei condomini rispetto alle liti, prevedendo che qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve esse notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Inoltre tale atto non necessita di forma solenne ma va notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
La possibilità di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze sfavorevoli della lite sembra operare per le sole controversie tra condominio e terzi e non anche per quelle tra condominio e singoli condomini, relativamente alle quali le spese di soccombenza dovrebbero gravare soltanto sui soggetti che hanno promosso la lite.
Ricordiamo inoltre che il diritto di rivalsa riguarda le spese e i danni che si sarebbero evitati se non si fosse proposta l’azione o non si fosse resistito alla stessa.
E ancora, l’atto di dissenso del condomino è un atto giuridico recettizio di natura sostanziale da portare tempestivamente a conoscenza dell’amministratore o di chi rappresenti il condominio.
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