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Liti condominio: il dissenso del condòmino

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

Ai sensi dell’art 1132 c.c. quando l’assemblea condominiale delibera di resistere in un giudizio promosso contro la stessa o di promuovere una lite, il condòmino che manifesti la volontà il proprio dissenso in merito deve comunicarlo all’amministratore. Liti condominio: il dissenso del condòmino .

 

Liti condominio: il dissenso del condòmino. Il condòmino che non sia d’accordo ha l’obbligo di notificareentro 30 giorni, a pena di decadenza, da quando ha avuto conoscenza della decisione dell’assemblea la dichiarazione di dissenso all’amministratore tramite:

–    ufficiale giudiziario;

–    lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

–    dichiarazione espressa da verbalizzarsi in sede assembleare.

liti condominioA seconda dell’esito della lite le conseguenze per il condòmino dissenziente saranno diverse. Nel caso in cui il condominio soccomba nella lite, il condòmino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che è obbligato a pagare alla parte vittoriosa.

Nel caso, invece, in cui il condominio vinca il lite, il condòmino dissenziente che ne ha tratto dei vantaggi è obbligato a concorrere nelle spese di giudizio.

Liti condominio: il dissenso del condòmino  – di Redazione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. davì francesco dice

    17 Aprile 2013 alle 17:32

    sirichiede se per concedere in affitto parte del terrazzo ad un singolo condomino necessita la maggioranza qualificata o quella di tutti i condomini.grazie

    Rispondi

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