In tema di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato le recenti normative prevedono il mantenimento dell’impianto centralizzato naturalmente sempre tenendo le dovute accortezze volte al risparmio energetico. Distacco impianto centralizzato di riscaldamento
Distacco impianto centralizzato di riscaldamento. Il Dpr n. 59 del 2009 stabilisce che negli edifici aventi più di quattro unità abitative non sia possibile il distacco del singolo dall’impianto centralizzato né la trasformazione dell’impianto in tanti impianti autonomi a patto che non si verifichino cause di forza maggiore.
Al contrario di quanto previsto dalla normativa, la Corte di Cassazione ha invece affermato con varie sentenze risalenti ad un periodo antecedente al Dpr sopra menzionato, che il singolo può distaccarsi dall’impianto centralizzato sempre che riesca a dare la prova che dal distacco non derivi ai condomini che continuano a usufruire dell’impianto centralizzato un aggravio delle spese oppure uno squilibrio termico dell’immobile nel suo complesso.
Coloro che poi decidano di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato hanno l’obbligo di partecipare comunque al pagamento delle spese di conservazione dell’impianto.
Sicuramente nella maggior parte dei casi ciò che porta i condomini a volersi distaccare dall’impianto centralizzato è l’inefficienza della vecchia caldaia. Per tale motivo un’alternativa al distacco potrebbe essere quella della termoregolazione con contabilizzazione del calore che consente una giusta distribuzione del calore e nello stesso tempo anche un risparmio energetico senza contare il fatto che in tal maniera si mantengono i vantaggi dell’impianto centralizzato, ossia la presenza di una sola canna fumaria, di controlli centralizzati e via dicendo.
Lascia un commento