
Distanze costruzioni. Le distanze in condominio
Distanze costruzioni. Le distanze in condominio. Le distanze fra le costruzioni sono disciplinate sia dai regolamenti comunali che dal codice civile. In genere, ciascun proprietario deve costruire a non meno di un metro e mezzo dalla linea di confine.
Per quanto concerne le distanze tra gli edifici, vige il criterio della prevenzione temporale, in base al quale il proprietario che costruisce per primo determina le distanze a cui il vicino dovrà adeguarsi. Chi costruisce potrebbe anche farlo sul confine tra le proprietà e in questo caso, l’altro proprietario dovrà allontanarsi di tre metri, costruendo anche lui sul confine.
In questo secondo caso il proprietario potrà costruire in aderenza, facendo combaciare le due opere murarie, oppure potrà chiedere la comunione del muro.
Se invece la prima costruzione non è stata costruita sul confine e non è stata rispettata la distanza di un metro e mezzo, il vicino che costruisce per secondo potrà farlo rispettando la distanza minima, oppure costruendo in aderenza o in appoggio al muro del vicino. Se costruire in aderenza dovrà pagare il valore del suolo occupato, se invece opta per l’appoggio dovrà chiedere la comunione forzosa del muro e quindi dovrà pagare l metà del valore del muro e del suolo occupato,.
Una eccezione della distanza minima è costituita dall’articolo 89bis c.c. che dispone,tra l’altro, che l’arnie devono essere collocate a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private,
Nelle piantagioni invece vanno rispettate le seguenti distanze:
-tre metri per gli alberi di alto fusto;
-un metro e mezzo per gli alberi il cui tronco non supera l’altezza media dei tre metri;
-mezzo metro per le viti, siepi e piccole piante fruttifere.
Distanze costruzioni in condominio
Le distanze in condominio sono determinate in base alla struttura dell’edificio e ai diritti dei proprietari. Ad esempio, il decreto legislativo 259/ 2003 (cd, Codice delle comunicazioni elettroniche) ha disciplinato la proceduta di esproprio e quella necessaria per le autorizzazioni alla creazione di servitù per il passaggio di fili, cavi e impianti.
Inoltre tale codice ha introdotto limitazioni legate alle proprietà , stabilendo che negli impianti di comunicazione elettronica, “i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici dove non vi siano finestre e altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o condomino non può opporsi all’appoggio delle antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà , occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o condomini. I fili, i cavi e le altre installa zone devono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione, Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti”.
Nella recente riforma condominiale che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno, gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’acceso a qualunque altro genere di flusso informativo rientrano tra le parti comuni del condominio.
Lascia un commento